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Indice articoli

  • COVID-19
  • ORDINANZA N°624 DEL 27/10/2020
  • ISOLAMENTO E QUARANTENA: NUOVE INDICAZIONI SU DURATA E TERMINE
  • DPCM DEL 13 OTTOBRE 2020
  • ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA N° 619 DEL 15/10/20
  • ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA N° 620 DEL 16/10/2020
  • DPCM DEL 18 OTTOBRE 2020
  • RIEPILOGO ADEMPIMENTI ATTIVITA' DI RISTORAZIONE
  • ORDINANZA N° 623 DEL 21 OTTOBRE 2020
  • ORDINANZA MINISTRO DELLA SALUTE 21/10/2020
  • DPCM DEL 24 OTTOBRE 2020
  • ORDINANZA N°624 DEL 27/10/2020
  • DPCM 3 NOVEMBRE 2020
  • DPCM 3 DICEMBRE 2020
  • DPCM 14 GENNAIO 2021
  • Tutte le pagine
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Il Presidente del Consiglio ha firmato il Dpcm del 24 ottobre 2020 sulle misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19 che saranno in vigore a partire dalla data del 26 ottobre e saranno efficaci fino al 24 novembre.

Conferma obbligo di indossare sempre dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso e all’aperto fatta eccezione dei soggetti esclusi dal predetto obbligo (soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, bambini di età inferiore ai 6 anni, soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’utilizzo della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

Conferma obbligo di mantenere distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro e il diviento di uscire dal proprio domicilio per soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre maggiore di 37,5°

Raccomanda fortemente a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

SERVIZI DI RISTORAZIONE

le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00.

Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.

Dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.

Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

ATTIVITA’ COMMERCIALI AL DETTAGLIO

Si possono svolgere a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi

FESTE, SPETTACOLI, CONVEGNI, SALE DA BALLO E SALA GIOCHI

Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto.

Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.

Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.

Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico.

SPORT

sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.

sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale Gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte ad evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti;

ATTIVITA’ PROFESSIONALI

Si raccomanda che:

Siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza.

Siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.

Siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti.

Siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

DPCM 24 ottobre 2020

Allegati al DPCM del 24 ottobre 2020

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