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Indice articoli

  • COVID-19
  • ORDINANZA N°624 DEL 27/10/2020
  • ISOLAMENTO E QUARANTENA: NUOVE INDICAZIONI SU DURATA E TERMINE
  • DPCM DEL 13 OTTOBRE 2020
  • ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA N° 619 DEL 15/10/20
  • ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA N° 620 DEL 16/10/2020
  • DPCM DEL 18 OTTOBRE 2020
  • RIEPILOGO ADEMPIMENTI ATTIVITA' DI RISTORAZIONE
  • ORDINANZA N° 623 DEL 21 OTTOBRE 2020
  • ORDINANZA MINISTRO DELLA SALUTE 21/10/2020
  • DPCM DEL 24 OTTOBRE 2020
  • ORDINANZA N°624 DEL 27/10/2020
  • DPCM 3 NOVEMBRE 2020
  • DPCM 3 DICEMBRE 2020
  • DPCM 14 GENNAIO 2021
  • Tutte le pagine
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Il presidente di Regione Lombardia ha firmato la nuova Ordinanza n. 623, le disposizioni hanno validità da giovedì 22 ottobre fino a venerdì 13 novembre 2020. Per gli aspetti non diversamente disciplinati da questa nuova ordinanza resta valido quanto previsto dalle precedenti disposizioni attualmente in vigore.

Di seguito i principali aspetti:

su tutto il territorio della Regione Lombardia, dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza o per motivi di salute. Per giustificare gli spostamenti sarà necessario esibire una autocertificazione.

Nelle giornate di sabato e domenica è disposta la chiusura di:

grandi strutture di vendita ed esercizi commerciali al dettaglio presenti all'interno dei centri commerciali (per grande struttura si intendono esercizi aventi superficie superiore a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti).


Restano invece aperti, anche il sabato e la domenica, i negozi che vendono: generi alimentari, alimenti e prodotti per animali domestici, prodotti cosmetici e per l’igiene personale, prodotti per l’igiene della casa, piante e fiori e relativi prodotti accessori, farmacie, parafarmacie, tabaccherie e rivendite di monopoli.

ESERCIZI COMMERCIALI

all’ingresso degli esercizi commerciali al dettaglio e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande deve essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore.

Nei locali devono essere evitati gli assembramenti e va assicurato il mantenimento di almeno un metro di distanza tra i clienti. Le medie e grandi strutture di vendita devono adottare, se possibile, modalità di prenotazione per gestire l'ingresso dei clienti (ad es. tramite app).

RISTORAZIONE

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia su area pubblica che privata (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 23.00. Dopo le ore 18.00 il consumo deve avvenire esclusivamente ai tavoli. È consentito un massimo di 6 persone per tavolo, senza conteggiare conviventi e congiunti. E’ fatto obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

con la chiusura degli esercizi pubblici all'ora stabilita deve cessare ogni somministrazione e va effettuato lo sgombero del locale,

resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, mentre la ristorazione con asporto o con modalità ‘drive-through’ (servizio in automobile) è consentita fino alle ore 23.00, con divieto di consumare sul posto o nelle vicinanze;

sono chiusi i distributori h24 di bevande e alimenti confezionati dalle ore 18.00 alle ore 5.00 (solo se con accesso dalla strada);

è vietata dalle ore 18.00 alle ore 5.00 la consumazione di bevande su aree aperte al pubblico;

è sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico.

Ulteriori misure restrittive possono essere adottate dai sindaci.

SAGRE E FIERE

È vietato lo svolgimento di sagre e fiere di comunità. Sono invece consentite le manifestazioni che si svolgono in appositi quartieri fieristici.


SALE GIOCHI E SCOMMESSE

Sono sospese le attività delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo ed è inoltre vietato l’uso delle “slot machine” negli esercizi pubblici, commerciali e di rivendita di monopoli.


DIDATTICA A DISTANZA

A partire dal 26 ottobre, le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali di secondo grado devono realizzare le proprie attività attraverso la didattica a distanza per l'intera classe, se ci sono già le condizioni di effettuarla e salvo eventuali bisogni educativi speciali. Agli altri istituti viene fortemente raccomandato di adoperarsi nel più breve tempo possibile per poter svolgere anch’essi la didattica a distanza.

SPORT DI CONTATTO SVOLTI DA ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ DILETTANTISTICHE

Sono sospese tutte le gare e le competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva.

Gli allenamenti e la preparazione atletica possono essere svolti individualmente. Le società e le associazioni dilettantistiche devono garantire il rispetto delle misure di prevenzione, tra cui il mantenimento di almeno due metri di distanza tra ciascuna persona.

Ordinanza 623 del 21 ottobre 2020

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