Il Presidente del Consiglio ha firmato il Dpcm del 3 novembre 2020 con ulteriori misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19 che saranno in vigore a partire dalla data 5 novembre e saranno efficaci fino al 3 dicembre.
Sono contemplate due categorie di norme:
quelle valide per tutto il territorio nazionale
altre norme valide limitatamente all’ambito regionale
E’ previsto un regime differenziato tra le Regioni in base al rischio contagio che le stesse hanno, ciascuna verrà infatti posta in una delle 3 zone identificate: zona verde, zona arancione, zona rossa.
Zona verde= situazione di trasmissione localizzata o situazione di trasmissione sostenuta e diffusa ma gestibile dal sistema sanitario nel breve medio periodo.
Zona arancione= situazione di trasmissibilità sostenuta e diffusa con rischi di tenuta del sistema sanitario nel medio periodo.
Zona rossa= situazione di trasmissibilità non controllata con criticità nella tenuta del sistema sanitario nel breve periodo.
I presupposti per rimanere nella zona identificata saranno valutati su base settimanale, e avranno una durata minima di 14 giorni quindi: se una Regione verrà classificata come zona rossa, vi rimarrà per almeno due settimane.
La Lombardia almeno per queste 2 settimane sarà in zona rossa, di seguito riportiamo le indicazioni valide in questo caso e le quelle valide a prescindere su tutto il territorio nazionale.
MISURE CONTENIMENTO - ZONA ROSSA
Divieto di ogni spostamento, in entrata e in uscita, dalla Regione salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze di lavoro, salute o urgenza; sono comunque consentiti solo gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa risulta consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità.
Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.
Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
Sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale.
Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
Sospese le attività sportive, anche svolte nei centri sportivi all’aperto.
È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale;
Attività scolastica in presenza per asili, primaria e prima media, tutte le altre attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori
Sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse dalle seguenti elencate: lavanderie e pulitura di articoli tessili e pelliccia, attività delle lavanderie industriali, altre lavanderie e tintorie, servizi di salone di barbiere e parrucchiere, servizi di pompe funebri e attività connesse
I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.
MISURE CONTENIMENTO VALIDE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE
Conferma obbligo di indossare sempre dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso e all’aperto fatta eccezione dei soggetti esclusi dal predetto obbligo (soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, bambini di età inferiore ai 6 anni, soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’utilizzo della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
Conferma obbligo di mantenere distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro e il divieto di uscire dal proprio domicilio per soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre maggiore di 37,5°
Limitazione della circolazione delle persone dalle 22 alle 5, intervallo orario entro il quale sarà necessario comprovare lo spostamento, per ragioni di lavoro, necessità o salute, attraverso un’autocertificazione;
È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
Sospensione di mostre e accessi musei oltre che cinema e teatri;
Didattica a distanza al 100% per le scuole secondarie, ad eccezione delle attività di laboratorio da svolgere in presenza, attività in presenza per le scuole dell’infanzia (asili), primarie e secondarie di primo grado (medie), dove tuttavia permane l’utilizzo obbligatorio delle mascherine, ad eccezione dei bambini al di sotto dei 6 anni di età;
Chiusura nelle giornate sia festive che prefestive, per le medie e grandi strutture di vendita, tranne farmacie, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;
Chiusura dei corner giochi e scommesse presso bar e tabaccherie;
Riempimento limitato al 50 per cento della capienza su mezzi pubblici del trasporto locale e ferroviario regionale;
Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00;
Sospensione dello svolgimento delle prove preselettive e scritte dei concorsi (pubblici e privati, comprese procedure di abilitazione all’esercizio delle professioni) a esclusione delle ipotesi in cui la valutazione dei candidati debba essere effettuata, in modo esclusivo, su basi curriculari ovvero in modalità telematica;
Si raccomanda fortemente a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.