EMERGENZA COVID-19

In questa pagina sono riportati gli aggiornamenti più recenti delle disposisizioni in merito all'emergenza Covid-19.
Naturalmente siamo sempre disponibili per qualsiasi richiesta di chiarimento o suggerimento rispetto alle modalità di attuazione della normativa vigente.

Il rischio da SARS-CoV-2/COVID-19 continua a essere un rischio biologico generico, in merito agli adempimenti in termini di sicurezza sul lavoro, per il quale, si dice nel protocollo “occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione”;


I datori di lavoro aggiornano il Protocollo condiviso di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro, applicando le misure di precauzione di seguito elencate – da integrare con altre eventuali equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali e sentito il medico competente – per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dei luoghi di lavoro e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro.

INFORMAZIONE

Il datore di lavoro informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel luogo di lavoro del rischio di contagio da Covid-19 e di una serie di misure precauzionali da adottare, fra le quali:
- la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano i sintomi del Covid-19 (in particolare i sintomi di influenza, di alterazione della temperatura);
- l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità sanitarie e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda;
- l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
Il datore di lavoro fornisce un’informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio.

MODALITA' INGRESSO LUOGHI DI LAVORO

Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea Se tale temperatura risulterà superiore a 37,5°C, non sarà consentito l’accesso (La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire nel rispetto della disciplina privacy. A tal fine si suggerisce di: rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali; fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali. Le persone in tale condizione – nel rispetto delle indicazioni riportate in nota – saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherina FFP2 ovenon ne fossero già dotate, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

GESTIONE DEGLI APPALTI

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o Vigilanza, etc.) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, per il tramite del medico competente laddove presente. L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le
disposizioni.

PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI APPALTI

Il DL assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, in coerenza con la circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020 e con il Rapporto ISS COVID-19, n. 12/2021- Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021.
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei medesimi, secondo le disposizioni della circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 nonché alla loro ventilazione.
Occorre garantire la pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti produttivi, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo.
In tutti gli ambienti di lavoro vengono adottate misure che consentono il costante ricambio dell’aria, anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata.

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

È obbligatorio che le persone presenti nel luogo di lavoro adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.
Il datore di lavoro mette a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti e disinfettanti per le mani, accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente accessibili.
È raccomandata la frequente pulizia delle mani, con acqua e sapone.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2, anche se attualmente obbligatorio solo in alcuni settori secondo la vigente disciplina legale, rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative.
A tal fine, il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo.
Inoltre, il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi
sopra richiamati, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai
soggetti fragili.

GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distribuzione di bevande e/o snack)

L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali e di un tempo ridotto di sosta
all’interno di tali spazi. Occorre provvedere all’organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi, per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, dei locali delle mense, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

GESTIONE ENTRATA USCITA DEI DIPENDENTI

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare assembramenti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sale mensa).

GESTIONE PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

Fermo quanto previsto dall’art. 4 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, nel caso in cui una persona presente nel luogo di lavoro sviluppi febbre (temperatura corporea superiore a 37,5° C) e sintomi di infezione respiratoria o simil-influenzali quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o all’ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria.
La persona sintomatica deve essere subito dotata – ove già non lo fosse – di mascherina FFP2.

SORVEGLIANZA SANITARIA /MEDICO COMPETENTE/RLS

È necessario, pur nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall’OMS, che la sorveglianza sanitaria sia volta al completo ripristino
delle visite mediche previste, previa documentata valutazione del medico competente che tiene conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento.
La sorveglianza sanitaria oltre ad intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, rappresenta un’occasione sia di informazione e formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori in particolare relativamente alle misure di prevenzione e protezione, ivi compresa la disponibilità di specifica profilassi vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19 e sul corretto utilizzo dei DPI nei casi previsti.
Il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST nell’identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19.
Il medico competente, ove presente, attua la sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi dell’articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la cui disciplina è attualmente prorogata fino al 31 luglio 2022 ai sensi dell’art. 10 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, ai fini della tutela dei lavoratori fragili secondo le definizioni e modalità di cui alla circolare congiunta del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 settembre 2020, nel rispetto della riservatezza. A tale citata circolare si rimanda relativamente alla modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria eccezionale nei casi in cui non sia nominato il medico competente.
La riammissione al lavoro dopo infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà in osservanza delle indicazioni del precedente punto 2. Per il reintegro progressivo dei lavoratori già
risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il MC effettuerà la visita medica prevista dall’articolo 41, comma 2, lett. e-ter del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni (visita medica
precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione – anche per valutare profili specifici di rischiosità – indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

LAVORO AGILE

Pur nel mutato contesto e preso atto del venir meno dell’emergenza pandemica, si ritiene che il lavoro agile rappresenti, anche nella situazione attuale, uno strumento utile per contrastare la
diffusione del contagio da Covid-19, soprattutto con riferimento ai lavoratori fragili, maggiormente esposti ai rischi derivanti dalla malattia. In questo senso, le Parti sociali, in coerenza con l’attuale quadro del rischio di contagio, manifestano l’auspicio che venga prorogata ulteriormente la possibilità di ricorrere allo strumento del lavoro agile emergenziale, disciplinato dall’art. 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

LAVORATORI FRAGILI

Il datore di lavoro stabilisce, sentito il medico competente, specifiche misure prevenzionali e organizzative per i lavoratori fragili.
Le Parti sociali auspicano che vengano prorogate ulteriormente le disposizioni in materia di tutele per i lavoratori fragili, da ultimo prorogate dall’art. 10, commi 1-bis e 1-ter del decreto-legge
24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla Legge 19 maggio 2022, n. 52.

AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO

Le Parti si impegnano ad incontrarsi ove si registrino mutamenti dell’attuale quadro epidemiologico che richiedano una ridefinizione delle misure prevenzionali qui condivise e, comunque, entro il 31 ottobre 2022 per verificare l‘aggiornamento delle medesime misure.

 

 

 

 Il 30 aprile scade il decreto del governo con le restrizioni anti Covid-19, in riferimento a questo il  ministro della Salute ha firmato un’ordinanza che sarà in vigore dal primo maggio  e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. 

MASCHERINE

Rimane obbligatorio indossare la mascherina FFP2 nei seguenti casi:

 accesso ai mezzi di trasporto

per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

Rimane altresì obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, ivi incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani.

È comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.

GREEN PASS

Dal primo maggio non sarà più richiesto ad eccezione degli ingressi in ospedale e Rsa, dove sarà necessario esibire il super green pass fino al 31 dicembre.

PUBBLICATO NUOVO DL - MISURE URGENTI PER IL SUPERAMENTO DELLE MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELL’EPIDEMIA COVID-19

E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il DL 24/03/2022 “Misure urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”; tale norma modifica le misure anti-Covid, eliminando gradualmente a partire dal 1 aprile le restrizioni attualmente in vigore.

Di seguito i punti principali:

Accesso ai luoghi di lavoro
Dal 25 marzo p.v. accesso ai luoghi di lavoro con il green pass base (vaccinazione, guarigione, test) per tutti, compresi gli over 50, fino al 30 aprile. 

Green pass per attività e servizi
Il decreto rimodula l’utilizzo del green pass base e rafforzato per attività e servizi.  In particolare, dal 1° aprile cade l'obbligo del green pass per i servizi di ristorazione all'aperto e per i mezzi di trasporto pubblico locale o regionale.

Green pass Base

Dal 1° al 30 aprile, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di  green pass base, l’accesso a:

  • mense e catering continuativo su base contrattuale;
  • servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
  • concorsi pubblici;
  • corsi di formazione pubblici e privati;
  • colloqui visivi in presenza con i detenuti.

Green pass Rafforzato

Dal 1° al 30 aprile è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di green pass rafforzato (vaccinazione, guarigione), l’accesso a:

  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
  • convegni e congressi;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
  • feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
  • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
  • partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.».

Obbligo di vaccinazione per professioni sanitarie e lavoratori in sanità
Resta fino al 31 dicembre 2022 l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA.

Mascherine
Vige obbligo delle mascherine FFP2 fino al 30 aprile per:

  • mezzi di trasporto (aerei, treni, autobus, servizi di noleggio con conducente, impianti di risalita)
  • spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, eventi e competizioni sportive

Dal 1° aprile nei luoghi di lavoro sarà sufficiente indossare mascherine chirurgiche.

Lo stesso vale per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.

Resta l'obbligo di mascherine al chiuso, ad esclusione delle abitazioni private.

Quarantene e isolamento
Dal 1° aprile dovrà rimanere isolato a casa solo chi ha contratto il virus. Chi ha avuto un contatto stretto con un caso positivo dovrà applicare il regime dell'autosorveglianza (mascherina FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto, test alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto).

  1. Fine del sistema delle zone colorate;
  2. Capienze impianti sportivi: ritorno al 100% all’aperto e al chiuso dal 1° aprile;
  3. Protocolli e linee guida: verranno adottati eventuali protocolli e linee guida con ordinanza del Ministro della salute.

Termine stato di emergenza

Lo stato di emergenza, deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 e via via prorogato, termina il 31 marzo 2022.

Cosa dobbiamo aspettarci sulle piste?

A seguito dell’ uscita delle linee guida per l’utilizzo in sicurezza degli impianti sciistici, nell’ottica della prevenzione del contagio da Covid-19, riepiloghiamo i punti principali che gli sciatori dovranno rispettare e lo scenario che troveranno.

È importante ribadire che gli impianti rimarranno aperti agli sciatori amatoriali solo se il territorio di riferimento del comprensorio sarà in zona gialla.

ACQUISTO DEL BIGLIETTO, BUONE PRASSI E RESPONSABILITA'

 Obbligo dello sciatore

  • È fortemente raccomandato l'acquisto on-line del biglietto.

l' utente è responsabile circa lo stato di salute proprio e dei propri conviventi o costituenti nucleo familiare (inteso come persone con le quali si condividono spazi confinanti quali mezzi di trasporto, camere d'albergo, unità abitative ecc...) e si impegna in caso contrario a non utilizzare gli impianti di risalita.

Rispettare il distanziamento sociale con l’operatore nel caso di assenza di barriere fisiche.

Obbligo del comprensorio sciistico

  • Promuovere l'acquisto on-line del biglietto per evitare la formazione di code e decongestionare i flussi.
  • Segnalare le buone norme di condotta e corretta prassi igienica per limitare il più possibile comportamenti inadeguati.
  • Al momento dell'acquisto del biglietto l'utente deve essere informato (con l'ausilio di materiale informativo affisso o reperibile sul sito, se l'acquisto viene effettuato on-line) circa la sua responsabilità rispetto allo stato di salute proprio e dei propri conviventi o costituenti nucleo familiare (inteso come persone con le quali si condividono spazi confinanti quali mezzi di trasporto, camere d'albergo, unità abitative ecc...), impegnandosi nel caso contrario a non utilizzare gli impianti di risalita e segnalando secondo le procedure, l'insorgenza di eventuale sintomatologia.
  • Va rispettato il distanziamento sociale tra operatore e utenti nel caso di assenza di barriere fisiche.
  • Il materiale informativo (cartine percorsi, informazioni base sulle buone prassi igieniche, ecc.), verrà consegnato singolarmente al momento dell'erogazione del biglietto

BIGLIETTERIA, PERCORSI DI TRANSITO E SPAZI COMUNI

 Obbligo dello sciatore

  • Seguire i percorsi segnalati per l’accesso alla biglietteria e successivamente agli impianti di risalita.
  • Rispettare la distanza di almeno 1 m dalle altre persone.
  • Indossare mascherina chirurgica.
  • Provvedere all’igienizzazione delle mani sia in entrata che in uscita dei servizi igienici e durate le operazioni di acquisto in biglietteria.

Limitare l'uso degli ascensori dovrà essere limitato alle strette necessità (es. disabili).

Obbligo del comprensorio sciistico

  • Strutturare percorsi opportunamente segnalati nella fase di accesso alle biglietterie e, successivamente, agli impianti di risalita che garantiscano il distanziamento sociale di almeno 1 m, riducendo la formazione di gruppi.
  • Dove possibile, imporre percorsi distinti di entrata ed uscita degli utenti per evitare l'incrocio dei flussi.
  • In tutte le realtà in cui il controllo degli skipass o delle altre tipologie di titoli di accesso, non può essere svolta con modalità contact-less, adottare misure idonee ad evitare assembramenti e ridurre le occasioni di contatto.
  • Garantire, nei servizi igienici degli spazi comuni, la presenza di dispenser all’esterno con la disposizione di igienizzare le mani prima dell’accesso e anche all’uscita.
  • Garantire, in prossimità della biglietteria, la presenza di dispenser con soluzione disinfettante da usare prima delle operazioni di acquisto.

 Limitare l'uso degli ascensori a casi strettamente necessari (es. disabili).

PORTATA E ACCESSO AGLI IMPIANTI

  • Obbligo dello sciatore
  • uso obbligatorio di mascherina chirurgica anche eventualmente opportunamente utilizzata inserendola in strumenti (come fascia scalda collo) che ne facilitano l’utilizzabilità.

 In tutti gli ambienti al chiuso, nella fase di imbarco (anche all’aperto) e durante le fasi di trasporto, è vietato consumare alimenti, bevande e fumare.

Obbligo del comprensorio sciistico

  • il numero massimo di presenze giornaliere sarà determinato nella misura del 30% della portata oraria complessiva di tutti gli impianti a fune (cabinovie, funivie, seggiovie, skilift) presenti.
  • Nel caso di aperture in notturna, il calcolo delle persone ammesse dovrà essere riferito alla sola portata oraria dell’impianto o degli impianti aperti in notturna.
  • Per le stazioni sciistiche con numero massimo di due impianti complessivi, il numero massimo di presenze giornaliere è determinato nella misura del 50% della portata oraria complessiva.
  • Agli abbonati plurigiornalieri, settimanali e stagionali dovrà essere garantito il posto, nel limite del contingente giornaliero, anche attraverso appositi sistemi di prenotazione.

 Accessi agli impianti:

  • Seggiovie: portata massima al 100% della capienza
  • Seggiovia con la chiusura delle cupole paravento: portata ridotta al 50%
  • Cabinovie: riduzione al 50% della capienza massima
  • Funivie: riduzione al 50% della capienza massima, sia nella fase di salita che di discesa
  • Nel caso di cabinovie e funivie garantire il ricambio d'aria con l’apertura dei finestrini, o adottare sistemi di ricambio dell'aria in maniera forzata.

Vietare in tutti gli ambienti al chiuso, nella fase di imbarco (anche all’aperto) e durante le fasi di trasporto, di consumare alimenti, bevande e fumare.

EVENTI ATMOSFERICI ECCEZIONALI

Obbligo del comprensorio sciistico

Per la discesa a valle, in caso di eventi atmosferici eccezionali (es. temporali), ed al fine di evitare o limitare assembramenti di persone presso le stazioni a monte, sarà consentito per il tempo strettamente necessario l’utilizzo dei veicoli a pieno carico

Obbligo dello sciatore

Indossare mascherina chirurgica.

RAPPORTI CON IL PERSONALE ADDETTO

  • Obbligo dello sciatore
  • mantenere il distanziamento interpersonale di 1 metro in tutte le fasi precedenti il trasporto.
  • Il distanziamento si applica anche a nuclei familiari, conviventi e congiunti, ad eccezione dei soggetti che necessitano di accompagnamento (es. bambini al di sotto di 1,25 m di altezza, nel caso delle seggiovie) o di assistenza (es. utenti non vedenti);

Obbligo del comprensorio sciistico

  • assicurare il distanziamento interpersonale di 1 metro in tutte le fasi precedenti il trasporto.

garantire l’organizzazione e la gestione dei flussi e delle code, l’applicazione di misure (anche visive) per il mantenimento del distanziamento interpersonale e l’introduzione, nei punti strategici (parcheggi, casse, tornelli, aree di servizio, stazioni di partenza, intermedie e di arrivo) di strumenti di comunicazione idonei ad informare tutti gli utenti in merito alle regole ed ai protocolli vigenti per la limitazione del rischio di contagio;

ATTIVITA DI RISTORAZIONE E PUBBLICI ESERCIZI IN QUOTA

Obbligo dello sciatore

  • In caso eccezionali di condizioni meteorologiche avverse e conseguente sovraffollamento degli ambienti obbligo di indossare sempre la mascherina.

In generale:

  • Evitare assembramenti.
  • Prediligere la prenotazione.
  • prediligere la consumazione di alimenti e bevande all’aperto.
  • Obbligo del comprensorio sciistico
  • In caso di condizioni meteorologiche avverse (temperature molto basse, bufere di neve ecc.) o altre situazioni estreme i frequentatori della montagna possono essere “accolti” nelle strutture; in queste situazioni critiche che possono comportare sovraffollamento degli ambienti, e mancato rispetto delle disposizioni sul distanziamento, la struttura potrà dare riparo ai turisti, assicurandosi che tutti indossino la mascherina.

In questa fase non potranno essere somministrati alimenti e, se possibile, si dovrà tenere aperta una porta o una finestra verso l’esterno.

  • In generale:
  • Adozione di misure di gestione dell’ attività tali per cui non si creino assembramenti
  • All’interno delle strutture il servizio bar e ristorazione verrà gestito solo con posti a sedere.
  • Raggiunto il numero massimo predefinito di clienti nel locale, verrà interdetto l’accesso ad altre persone.
  • Suggerire la prenotazione onde evitare assembramenti in orari di massimo afflusso o di non trovare posto.
  • Prediligere la consumazione di alimenti e bevande all’aperto.
  • Consentire l’après ski è consentito solo con posti a sedere nel rispetto delle regole già definite nei protocolli sulla ristorazione e pubblici esercizi.

 Indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena.

La nuova Circolale del ministero della Salute del 12 ottobre 2020 aggiorna le indicazioni riguardo la durata e il termine dell’isolamento e della quarantena, in considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche, delle indicazioni provenienti da alcuni organismi internazionali (OMS ed ECDC) e del parere formulato dal Comitato Tecnico Scientifico l'11 ottobre 2020.

La circolare chiarisce che:

  • - l’isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione.
  • - la quarantena, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.


Casi positivi asintomatici

Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo. (10 giorni + test).


Casi positivi sintomatici

Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).


Casi positivi a lungo termine

Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia 4 che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d’intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).


Contatti stretti asintomatici

I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:

  • un periodo di quarantena di 14 giornidall’ultima esposizione al caso;

oppure

  • un periodo di quarantena di 10 giornidall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

Si raccomanda inoltre di:

  • eseguire il test molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze;
  • prevedere accessi al test differenziati per i bambini;
  • non prevedere quarantena né l’esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità;
  • promuovere l’uso della App Immuni per supportare le attività di contact tracing.

 

Il Presidente del Consiglio ha firmato il Dpcm del 13 ottobre 2020 sulle misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19 che saranno in vigore a partire dalla data del 14 ottobre e saranno efficaci fino al 13 novembre

Di seguito si riportano, in sintesi le principali novità più importanti, per i testi integrali:

DPCM 13 ottobre 2020

Allegati DPCM 13 ottobre 2020

 

MASCHERINA

E’ obbligatorio indossarla sempre nei luighi chiusi diversi dalle proprie abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto ad eccezione dei casi in cui per le caratteristiche dei luoghi o delle circostanze di fatto sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi (è comunque obbligo averla sempre con se).

Esclusi da tale obbligo:

  • Soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
  • Bambini di età inferiore ai 6 anni;
  • Soggetti con patologia o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina nonché epr coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità

Fortemente raccomandato uso della mascherina anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite fino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di consumo al tavolo.

Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio e con asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21.00

FESTE

Vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto.

Feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Rimangono sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati all’aperto o al chiuso.

ABITAZIONI PRIVATE

Fortemente raccomandato evitare feste nonché evitare di ricevere persone non conviventi in numero superiore a sei.

SCUOLA

Sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competemze trasversali e per l’orientamento nonché le attività di tirocinio

ATTIVITA’ PROFESSIONALI

Si raccomanda:

  • che vengano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  • siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli strumenti per la contrattazione collettiva;
  • siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  • siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro

 MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

Tutte le attività produttive industriali e commerciali, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il  contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica.

 

Il presidente di Regione Lombardia ha firmato la nuova Ordinanza n. 619, le disposizioni hanno validità temporanea da venerdì 16 ottobre fino a lunedì 19 ottobre 2020.

L’Ordinanza dispone il divieto di accesso alle RSA da parte di familiari, caregiver e conoscenti, se non espressamente autorizzato dal responsabile medico e proroga le disposizioni delle precedenti Ordinanze regionali tra cui:

  • - obbligo di rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro: deve essere rilevata prima dell’accesso al luogo di lavoro la temperatura corporea del personale, a cura o sotto la supervisione del datore di lavoro o suo delegato e in caso di temperatura superiore a 37.5° non sarà consentito l’accesso o la permanenza sui luoghi di lavoro. In caso di accesso ad attività di ristorazione con consumazione al tavolo, la rilevazione della temperatura corporea è obbligatoria anche per i clienti.
  • - obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a prescindere dal luogo di svolgimento dell’attività per il personale che presta servizio nelle attività economiche, produttive e sociali; è comunque obbligatorio indossarla sempre nei luoghi chiusi diversi dalle proprie abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto ad eccezione dei casi in cui per le caratteristiche dei luoghi o delle circostanze di fatto sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.

Per gli aspetti non diversamente disciplinati dall’Ordinanza n 619 del 15 ottobre resta valido quanto previsto dalle misure disposte dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dalle Ordinanze del Ministro della Salute vigenti. sulle misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19 che saranno in vigore a partire dalla data del 14 ottobre e saranno efficaci fino al 13 novembre

Ordinanza  n° 619 del 15/10/2020

Allegato 1 all’Ordinanza n° 619 del 15/10/2020

Allegato 2 all’Ordinanza n° 619 del 15/10/2020

 

Il presidente di Regione Lombardia ha firmato la nuova Ordinanza n. 620, le disposizioni hanno validità temporanea da sabato 17 ottobre fino a venerdì 6 novembre 2020.

Tale Ordinanza revoca la n° 619 del 15 ottobre 2020.

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande sia su area pubblica che su area privata (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi) sono consentite sino alle ore 24.00; in tali attività dopo le ore 18.00 il consumo di alimenti e bevande è consentito esclusivamente ai tavoli.

E’ vietata la vendita per asporto di qualsiasi bevanda alcolica da parte di tutte le tipologie di esercizi pubblici, nonché da parte degli esercizi commerciali e delle attività artigianali dalle ore 18.00.

Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio.

Sono chiusi dalle 18.00 alle 6.00 i distributori automatici cosiddetti “h24” che distribuiscono bevande e alimenti confezionati, con affaccio sulla pubblica via; tale misura non si applica ai distributori automatici di latte e acqua;

E’ vietata dalle 18.00 alle 6.00 la consumazione di alimenti e bevande su aree pubbliche;

E’ sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico;

Sono sospese le attività delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo, è sospeso il gioco operato con dispositivi elettronici del tipo “slot machines”, comunque denominati, situati all’interno degli esercizi pubblici, degli esercizi commerciali e di rivendita di monopoli.

Sospensione degli sport di contatto dilettantistici a livello regionale e locale: sono sospese tutte le gare, le competizioni e le altre attività, anche di allenamento, degli sport di contatto, svolti a livello regionale o locale sia agonistico che di base dalle associazioni e società dilettantistiche.

Tutte le attività economiche, produttive, sportive e ricreative sono svolte nel rispetto delle misure contenute nelle corrispondenti schede dell’allegato 1.

È soggetto all’obbligo dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a prescindere dal luogo di svolgimento dell’attività, il personale che presta servizio nelle predette attività economiche, produttive e sociali

Rimane in vigore l’obbligo della rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro.

L’accesso alle strutture delle unità di offerta residenziali della Rete territoriale da parte di familiari/caregiver e conoscenti degli utenti ivi presenti è vietata, salvo autorizzazione del responsabile medico ovvero del Referente COVID-19 della struttura stessa (esempio: situazioni di fine vita) e, comunque, previa rilevazione della temperatura corporea all’entrata e l’adozione di tutte le misure necessarie ad impedire il contagio.

Le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado devono organizzare le attività didattiche con modalità a distanza alternate ad attività in presenza, ad eccezione delle attività di laboratorio.

Ordinanza n° 620 del 16 ottobre 2020

Allegato 1 all’Ordinanza n° 620 del 16 ottobre 2020

Allegato 2 all’ Ordinanza n° 620 del 16 ottobre 2020

 

Il Presidente del Consiglio ha firmato il Dpcm del 18 ottobre 2020 sulle misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19 che saranno in vigore a partire dalla data del 19 ottobre e saranno efficaci fino al 13 novembre.

Di seguito si riportano, in sintesi le principali novità più importanti, per i testi integrali:

DPCM 18 OTTOBRE 2020

ALLEGATI 18 OTTOBRE 2020

ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE

le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 sino alle ore 24,00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo.

resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente.

E’ fatto obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti”.

SPORT

L’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni. Sono altresì sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale;

SCUOLA

le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9.00.

 

Disposizioni del DPCM del 18/10/2020: in vigore dal 19 ottobre e sono efficaci fino al 13 novembre 2020.

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 sino alle ore 24,00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo. Devono essere comunque rispettate sempre le indicazioni già emenate per l'attività in particolar modo su distanziamento e igiene.

E’ fatto obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente.”;

Ulteriori disposizioni della Circolare di Regione Lombardia n° 620 del 16/10/2020 in vigore dal 17 ottobre al 6 novembre 2020.

E’ vietata la vendita da asporto di qualsiasi bevanda alcolica dopo le ore 18.00.

Chiusura dei distributori h24 di alimenti confezionati e bevande dalle 18 alle 6.00 (solo se con accesso dalla strada);

E’ vietata dalle 18.00 alle 6.00 la consumazione di alimenti e bevande su aree pubbliche;

E’ sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico.

Ulteriori misure restrittive possono essere adottate dai sindaci.

 

Il presidente di Regione Lombardia ha firmato la nuova Ordinanza n. 623, le disposizioni hanno validità da giovedì 22 ottobre fino a venerdì 13 novembre 2020. Per gli aspetti non diversamente disciplinati da questa nuova ordinanza resta valido quanto previsto dalle precedenti disposizioni attualmente in vigore.

Di seguito i principali aspetti:

su tutto il territorio della Regione Lombardia, dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza o per motivi di salute. Per giustificare gli spostamenti sarà necessario esibire una autocertificazione.

Nelle giornate di sabato e domenica è disposta la chiusura di:

grandi strutture di vendita ed esercizi commerciali al dettaglio presenti all'interno dei centri commerciali (per grande struttura si intendono esercizi aventi superficie superiore a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti).


Restano invece aperti, anche il sabato e la domenica, i negozi che vendono: generi alimentari, alimenti e prodotti per animali domestici, prodotti cosmetici e per l’igiene personale, prodotti per l’igiene della casa, piante e fiori e relativi prodotti accessori, farmacie, parafarmacie, tabaccherie e rivendite di monopoli.

ESERCIZI COMMERCIALI

all’ingresso degli esercizi commerciali al dettaglio e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande deve essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore.

Nei locali devono essere evitati gli assembramenti e va assicurato il mantenimento di almeno un metro di distanza tra i clienti. Le medie e grandi strutture di vendita devono adottare, se possibile, modalità di prenotazione per gestire l'ingresso dei clienti (ad es. tramite app).

RISTORAZIONE

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia su area pubblica che privata (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 23.00. Dopo le ore 18.00 il consumo deve avvenire esclusivamente ai tavoli. È consentito un massimo di 6 persone per tavolo, senza conteggiare conviventi e congiunti. E’ fatto obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

con la chiusura degli esercizi pubblici all'ora stabilita deve cessare ogni somministrazione e va effettuato lo sgombero del locale,

resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, mentre la ristorazione con asporto o con modalità ‘drive-through’ (servizio in automobile) è consentita fino alle ore 23.00, con divieto di consumare sul posto o nelle vicinanze;

sono chiusi i distributori h24 di bevande e alimenti confezionati dalle ore 18.00 alle ore 5.00 (solo se con accesso dalla strada);

è vietata dalle ore 18.00 alle ore 5.00 la consumazione di bevande su aree aperte al pubblico;

è sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico.

Ulteriori misure restrittive possono essere adottate dai sindaci.

SAGRE E FIERE

È vietato lo svolgimento di sagre e fiere di comunità. Sono invece consentite le manifestazioni che si svolgono in appositi quartieri fieristici.


SALE GIOCHI E SCOMMESSE

Sono sospese le attività delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo ed è inoltre vietato l’uso delle “slot machine” negli esercizi pubblici, commerciali e di rivendita di monopoli.


DIDATTICA A DISTANZA

A partire dal 26 ottobre, le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali di secondo grado devono realizzare le proprie attività attraverso la didattica a distanza per l'intera classe, se ci sono già le condizioni di effettuarla e salvo eventuali bisogni educativi speciali. Agli altri istituti viene fortemente raccomandato di adoperarsi nel più breve tempo possibile per poter svolgere anch’essi la didattica a distanza.

SPORT DI CONTATTO SVOLTI DA ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ DILETTANTISTICHE

Sono sospese tutte le gare e le competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva.

Gli allenamenti e la preparazione atletica possono essere svolti individualmente. Le società e le associazioni dilettantistiche devono garantire il rispetto delle misure di prevenzione, tra cui il mantenimento di almeno due metri di distanza tra ciascuna persona.

Ordinanza 623 del 21 ottobre 2020

Il Ministro della Salute di intesa con il Presidente della Regione Lombardia ha firmato un’ordinanza che produce i suo effetti dalla data del 22 ottobre 2020 ed è efficace fino all'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, comunque, fino al 13 novembre 2020.

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID – 19, su tutto il territorio della Regione Lombardia, dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.

La sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento incombe sull’interessato. Tale onere potrà essere assolto, producendo un’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Testo Integrale

 

Il Presidente del Consiglio ha firmato il Dpcm del 24 ottobre 2020 sulle misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19 che saranno in vigore a partire dalla data del 26 ottobre e saranno efficaci fino al 24 novembre.

Conferma obbligo di indossare sempre dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso e all’aperto fatta eccezione dei soggetti esclusi dal predetto obbligo (soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, bambini di età inferiore ai 6 anni, soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’utilizzo della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

Conferma obbligo di mantenere distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro e il diviento di uscire dal proprio domicilio per soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre maggiore di 37,5°

Raccomanda fortemente a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

SERVIZI DI RISTORAZIONE

le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00.

Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.

Dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.

Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

ATTIVITA’ COMMERCIALI AL DETTAGLIO

Si possono svolgere a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi

FESTE, SPETTACOLI, CONVEGNI, SALE DA BALLO E SALA GIOCHI

Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto.

Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.

Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.

Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico.

SPORT

sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.

sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale Gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte ad evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti;

ATTIVITA’ PROFESSIONALI

Si raccomanda che:

Siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza.

Siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.

Siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti.

Siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

DPCM 24 ottobre 2020

Allegati al DPCM del 24 ottobre 2020

 

Il presidente di Regione Lombardia ha firmato una nuova Ordinanza ad integrazione del DPCM del 24 ottobre; tale Ordinanza, la n. 624 del 27 ottobre, revoca le precedenti (n° 620 del 16 ottobre e n° 623 del 21 ottobre 2020 ) e precisa che in Lombardia rimangono in vigore fino al 13 novembre le seguenti misure:

LIMITAZIONI AGLI SPOSTAMENTI IN ORARIO NOTTURNO

Come stabilito dall’Ordinanza firmata il 21 ottobre dal Ministro della Salute Roberto Speranza e dal Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti soltanto gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità, situazioni di urgenza o motivi di salute. È consentito in ogni caso fare rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza. Per giustificare gli spostamenti sarà necessario esibire una autodichiarazione.

LIMITAZIONI ALLE APERTURE DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA E DEI CENTRI COMMERCIALI NEI FINE SETTIMANA

Nelle giornate di sabato e domenica è disposta la chiusura delle grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali al dettaglio presenti all'interno dei centri commerciali. Questa disposizione non si applica alla vendita di generi alimentari, alimenti e prodotti per animali domestici, prodotti cosmetici e per l'igiene personale, prodotti per l’igiene della casa, piante e fiori e relativi prodotti accessori, giornali, riviste e periodici, nonché alle farmacie, alle parafarmacie, alle tabaccherie e rivendite di monopoli.

Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande situate all’interno delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali vengono applicate le misure limitative e le Linee guida previste dal DPCM del 24 ottobre e dall’Ordinanza n. 624.

Le altre attività (es. parrucchieri, estetisti, altre attività artigianali, studi dentistici etc.) possono restare aperte nel rispetto delle Linee guida in vigore.

MISURE PER PREVENIRE L’AFFOLLAMENTO NEI NEGOZI

All’ingresso degli esercizi commerciali al dettaglio e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande deve essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore.

Nei locali devono essere evitati gli assembramenti e va assicurato il mantenimento di almeno un metro di distanza tra i clienti. Le medie e grandi strutture di vendita devono adottare, se possibile, modalità di prenotazione per gestire l'ingresso dei clienti (ad es. tramite app).

MISURE ANTI-ASSEMBRAMENTO

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia su area pubblica che privata (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi, bar mobili) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00, come disposto dal DPCM del 24 ottobre, con la chiusura degli esercizi pubblici all'ora stabilita deve cessare ogni somministrazione e va effettuato lo sgombero del locale;

resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, mentre la ristorazione con asporto o con modalità ‘drive-through’ (servizio in automobile) è consentita fino alle ore 23.00, con divieto di consumare sul posto o nelle vicinanze;

sono chiusi, dalle ore 18.00 alle ore 5.00, i distributori h24 che vendono bevande e alimenti confezionati (solo se con accesso dalla strada), con eccezione dei distributori di acqua e latte;

Ulteriori misure restrittive possono essere adottate dai sindaci.

ACCESSO ALLE RSA

L’accesso alle strutture delle unità di offerta residenziali della Rete territoriale da parte di familiari/caregiver e conoscenti è vietata, salvo autorizzazione del responsabile medico ovvero del Referente COVID-19 della struttura stessa (esempio: situazioni di fine vita), e comunque sempre dopo rilevazione della temperatura corporea all’entrata e l’adozione di tutte le misure necessarie ad impedire il contagio.

SLOT MACHINES

Resta sospeso il gioco operato con dispositivi elettronici del tipo “slot machines situati all’interno di esercizi pubblici, esercizi commerciali e di rivendita di monopoli.

Rimane valido, per gli aspetti non diversamente disciplinati dall’ordinanza 624 del 27 ottobre, quanto previsto dalle misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 e dalle Ordinanze del Ministro della Salute vigenti e citate in premessa.

DIDATTICA A DISTANZA

Le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali di secondo grado devono realizzare le proprie attività attraverso la didattica a distanza per l'intera classe, se ci sono già le condizioni di effettuarla, con quote di attività di laboratorio in presenza. Agli altri istituti viene fortemente raccomandato di adoperarsi nel più breve tempo possibile per poter svolgere anch’essi la didattica a distanza.

Possono essere svolte in presenza soltanto le attività di laboratorio, individuate dai collegi dei docenti, e le attività didattiche personalizzate per gli studenti con bisogni educativi speciali, individuate in stretta collaborazione con le famiglie.

Ai dirigenti degli istituti scolastici si raccomanda inoltre di differenziare gli ingressi a scuola.

Tali disposizioni si applicano anche a coloro che organizzano percorsi di formazione professionale (ad es. IFTS, ITS, formazione permanente e continua) diversi da quelli IeFP (Istruzione e Formazione Professionale).

Sono quindi consentite in presenza soltanto le attività pratiche e di laboratorio, oltre allo svolgimento degli esami.

Ordinanza n° 624 del 27/10/2020

 

Il Presidente del Consiglio ha firmato il Dpcm del 3 novembre 2020 con ulteriori misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19 che saranno in vigore a partire dalla data 5 novembre e saranno efficaci fino al 3 dicembre.

Sono contemplate due categorie di norme:

quelle valide per tutto il territorio nazionale

                           

altre norme valide limitatamente all’ambito regionale

E’ previsto un regime differenziato tra le Regioni in base al rischio contagio che le stesse hanno, ciascuna verrà infatti posta in una delle 3 zone identificate: zona verde, zona arancione, zona rossa.

Zona verde= situazione di trasmissione localizzata o situazione di trasmissione sostenuta e diffusa ma gestibile dal sistema sanitario nel breve medio periodo.

Zona arancione= situazione di trasmissibilità sostenuta e diffusa con rischi di tenuta del sistema sanitario nel medio periodo.

Zona rossa= situazione di trasmissibilità non controllata con criticità nella tenuta del sistema sanitario nel breve periodo.

I presupposti per rimanere nella zona identificata saranno valutati su base settimanale, e avranno una durata minima di 14 giorni quindi: se una Regione verrà classificata come zona rossa, vi rimarrà per almeno due settimane.

La Lombardia almeno per queste 2 settimane sarà in zona rossa, di seguito riportiamo le indicazioni valide in questo caso e le quelle valide a prescindere su tutto il territorio nazionale. 

 MISURE CONTENIMENTO - ZONA ROSSA

Divieto di ogni spostamento, in entrata e in uscita, dalla Regione salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze di lavoro, salute o urgenza; sono comunque consentiti solo gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa risulta consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità.

Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;

Sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale.

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

Sospese le attività sportive, anche svolte nei centri sportivi all’aperto.

È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale;

Attività scolastica in presenza per asili, primaria e prima media, tutte le altre attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori

Sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse dalle seguenti elencate: lavanderie e pulitura di articoli tessili e pelliccia, attività delle lavanderie industriali, altre lavanderie e tintorie, servizi di salone di barbiere e parrucchiere, servizi di pompe funebri e attività connesse

I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.

 

MISURE CONTENIMENTO VALIDE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

Conferma obbligo di indossare sempre dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso e all’aperto fatta eccezione dei soggetti esclusi dal predetto obbligo (soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, bambini di età inferiore ai 6 anni, soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’utilizzo della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

Conferma obbligo di mantenere distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro e il divieto di uscire dal proprio domicilio per soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre maggiore di 37,5°

Limitazione della circolazione delle persone dalle 22 alle 5, intervallo orario entro il quale sarà necessario comprovare lo spostamento, per ragioni di lavoro, necessità o salute, attraverso un’autocertificazione;

È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Sospensione di mostre e accessi musei oltre che cinema e teatri;

Didattica a distanza al 100% per le scuole secondarie, ad eccezione delle attività di laboratorio da svolgere in presenza, attività in presenza per le scuole dell’infanzia (asili), primarie e secondarie di primo grado (medie), dove tuttavia permane l’utilizzo obbligatorio delle mascherine, ad eccezione dei bambini al di sotto dei 6 anni di età;

Chiusura nelle giornate sia festive che prefestive, per le medie e grandi strutture di vendita, tranne farmacie, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;

Chiusura dei corner giochi e scommesse presso bar e tabaccherie;

Riempimento limitato al 50 per cento della capienza su mezzi pubblici del trasporto locale e ferroviario regionale;

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00;

Sospensione dello svolgimento delle prove preselettive e scritte dei concorsi (pubblici e privati, comprese procedure di abilitazione all’esercizio delle professioni) a esclusione delle ipotesi in cui la valutazione dei candidati debba essere effettuata, in modo esclusivo, su basi curriculari ovvero in modalità telematica;

Si raccomanda fortemente a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

DPCM 3 novembre

Allegati al DPCM 3 novembre

 

ll Presidente del Consiglio ha firmato il Dpcm del 3 dicembre 2020 contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 che saranno in vigore a partire dalla data del 4 dicembre e saranno efficaci fino al 15 gennaio 2021.

Di seguito le principali disposizioni

SPOSTAMENTI

Divieto di spostamenti sul territorio nazionale dalle 22 alle 5 del giorno successivo.

Dal 21 dicembre al 6 gennaio sono vietati gli spostamenti tra regioni anche per raggiungere le seconde case.

Il 25, il 26 dicembre e l’1 gennaio sono vietati anche gli spostamenti tra comuni, il divieto vale anche per le seconde case situate in un comune diverso dal proprio.

Il 31 dicembre sarà proibito spostarsi sul territorio nazionale dalle 22 alle 7 del giorno successivo

Sempre possibile, anche nei giorni compresi tra il 21 dicembre e il 6 gennaio, rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione o per motivi di lavoro, necessità e salute, anche nelle ore notturne.

BAR E RISTORANTI

Zona gialla

Bar, ristoranti, pizzerie aperti tutti i giorni dalle 5 alle 18, con servizio al tavolo.

Ogni tavolo potrà ospitare al massimo 4 persone salvo che siano tutte conviventi

Dopo le 18 e’ vietato consumare cibi e bevande nei locali o per strada.

Zone rosse e arancioni (al momento la Lombardia è in zona arancione)

Bar, ristoranti, pizzerie, ecc. resteranno aperti dalle 5 alle 22 solo per l’asporto.

La consegna a domicilio è sempre consentita.

HOTEL

Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti che siano ivi alloggiati ma dalle ore 18.00 del 31 dicembre e fino alle 7.00 del 1 gennaio la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera.

FESTE

Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto.

NEGOZI E CENTRI COMMERCIALI

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi.

Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole.

Fino al 6 gennaio 2021, l’apertura degli esercizi commerciali al dettaglio è consentita fino alle ore 21.00.

È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti

IMPIANTI SCIISTICI

Gli impianti sciistici resteranno chiusi fino al 6 gennaio, a partire dal 7 gennaio gli impianti potranno aprire agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnicoscientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti.

RIENTRI DALL’ESTERO

Gli italiani che si troveranno all’estero dal 21 dicembre al 6 gennaio, al rientro dovranno fare la quarantena.

La quarantena è prevista anche per gli stranieri che raggiungeranno il nostro Paese nello stesso periodo.

SCUOLA

Dal 7 gennaio ricomincia la didattica in presenza nelle scuole superiori. Nella prima fase rientrerà almeno il 75% degli studenti.

Testi Integrali

DPCM 3 DICEMBRE

ALLEGATI AL DPCM 3 DICEMBRE

 

ll Presidente del Consiglio ha firmato il Dpcm del 14 gennaio 2021 contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 che saranno in vigore a partire dalla data del 16 gennaio e saranno efficaci fino al 5 marzo 2021.

Di seguito i punti principali:

SPOSTAMENTI

Divieto di spostamenti sul territorio nazionale dalle 22 alle 5 del giorno successivo; sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

E’ consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Tale spostamento può avvenire all’interno della stessa Regione, in area gialla, e all’interno dello stesso Comune, in area arancione e in area rossa, fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai Comuni fino a 5.000 abitanti.

Qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 Km dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Divieto, in questo caso solo fino al 15 febbraio 2021, di ogni spostamento tra Regioni o Province autonome diverse, con l’eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

RISTORAZIONE

le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00;

il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati;

resta sempre consentita la  ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;

BAR

Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 (Bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.

IMPIANTI SCIISTICI

Fino al 15 febbraio rimarranno chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.

PALESTRE

Restano  sospese le attività di palestre e piscine.

DIFFERENZIAZIONE PER ZONE

È confermata l’individuazione di differenti “zone”, corrispondenti a diversi scenari di rischio.

Viene istituita una cosiddetta "zona bianca” nella quale si collocano le Regioni con un livello di rischio basso dove non si applicano le misure restrittive previste dai DPCM per le aree gialle, arancioni e rosse ma potranno comunque essere adottate, con DPCM, specifiche misure restrittive in relazione a determinate attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico.

STATO DI EMERGENZA

Proroga fino al 30 aprile 2021 dello stato d’emergenza.

TESTO DPCM 14 GENNAIO 2021

ALLEGATI AL DPCM DEL 14 GENNAIO 2021

 

ll Presidente del Consiglio il 22 aprile ha approvato il c.d “Decreto Riaperture” che introduce misure per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19. Tale decreto avrà validità a partire dal 26 aprile.

Di seguito i punti principali:

proroga fino al 31 luglio dello stato d’emergenza;

introduzione delle “certificazioni verdi Covid-19”, comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione, guarigione o effettuazione di test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo;

Ripristino delle zone gialle.

Spostamenti 

Consentiti gli spostamenti tra Regioni:

  • a tutti in zona bianca e gialla;
  • alle persone munite della certificazione verde anche in zona arancione o zona rossa.

Dal 1° maggio al 15 giugno, in zona gialla, consentito spostamento verso una abitazione abitata una volta al giorno, dalle 5 alle 22, a quattro persone, esclusi minorenni, disabili e non autosufficienti conviventi.

Zona arancione, stesso spostamento consentito solo all’interno dello stesso Comune.

Zona rossa, vietati spostamenti verso altre abitazioni abitate.

Attività di ristorazione

In zona gialla, consentite le attività dei servizi di ristorazione svolte da qualsiasi esercizio con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, a pranzo e a cena nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti.

Dal 1 giugno, in zona gialla, le attività di servizi di ristorazione daranno consentite anche al chiuso con consumo al tavolo dalle 05.00 alle 18.00.

Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione in alberghi e strutture ricettive limitatamente ai clienti alloggiati.

Cultura, Spettacolo e attività Fieristiche

Dal 26 aprile, in zona gialla, consentiti gli spettacoli in cinema, auditorium, teatri, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto, svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale.

Capienza consentita non superiore al 50% della massima autorizzata e numero di spettatori non superiore a 1000 all’aperto e a 500 al chiuso.

Dal 15 giugno in zona gialla, consentito lo svolgimento in presenza di fiere; dal 1° luglio, di convegni e congressi, nonché attività di centri termali e parchi tematici e di divertimento.

Istruzione

Dal 26 aprile alla conclusione dell’anno scolastico, assicurato in presenza ovunque lo svolgimento di: servizi educativi per l’infanzia, scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, e, per almeno il 50%, scuola secondaria di secondo grado.

Per le scuole secondarie di secondo grado, in zona rossa, attività in presenza garantita dal 50% al 75%. In zona gialla e arancione, attività in presenza garantita dal 70% al 100%.

Sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere la relazione educativa con alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.


Attività sportive

Dal 26 aprile, in zona gialla, consentito lo svolgimento all’aperto di attività sportiva, anche di squadra e di contatto.

Dal 15 maggio, sempre in zona gialla, consentite le attività delle piscine all’aperto e, dal 1° giugno,quelle delle palestre.

È previsto a breve il report dell’Istituto Superiore di Sanità sull'andamento della pandemia Covid-19 in Italia. Sulla base dei dati che saranno diffusi nella giornata odierna si decederà il cambio di fascia per la Lombardia che potrebbe passare in zona gialla da lunedì 26 aprile.

Slide Decreto Riaperture

 

ll Presidente del Consiglio il 17 maggio ha approvato un decreto legge  che introduce nuove misure per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Tale decreto avrà validità a partire dal 18 maggio e prevede rilevanti anche se graduali modifiche per quando riguarda le zone gialle.

Di seguito le principali:

fino al 6 giugno il divieto di spostamenti dovuti a motivi diversi da quelli di lavoro, necessità o salute, avrà inizio alle 23.00 e terminerà alle 5.00.

dal 7 giugno avrà inizio dalle ore 24.00 e terminerà alle 5.00.

dal 21 giugno sarà completamente abolito.

ATTIVITA’ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE: dal 1° giugno sarà possibile consumare cibi e bevande anche all’ interno dei locali fino all’orario di chiusura nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti nonché di protocolli e linee guida;

ATTIVITÀ COMMERCIALI ALL’INTERNO DI MERCATI E CENTRI COMMERCIALI: dal 22 maggio, tutti gli esercizi presenti nei mercati, centri commerciali, gallerie e parchi commerciali potranno restare aperti anche nei giorni festivi e prefestivi;

PALESTRE, PISCINE, CENTRI NATATORI E CENTRI BENESSERE: anticipata al 24 maggio, rispetto al 1° giugno, la riapertura delle palestre. Dal 1° luglio potranno riaprire le piscine al chiuso, i centri natatori e i centri benessere, nel rispetto delle linee guide e dei protocolli;

EVENTI SPORTIVI APERTI AL PUBBLICO: dal 1° giugno all’aperto e dal 1° luglio al chiuso, sarà consentita la presenza di pubblico, nei limiti già previsti (25 per cento della capienza massima, con il limite di 1.000 persone all’aperto e 500 al chiuso), per tutte le competizioni o eventi sportivi (non solo a quelli di interesse nazionale);

IMPIANTI NEI COMPRENSORI SCIISTICI: dal 22 maggio sarà possibile riaprire gli impianti di risalita in montagna, nel rispetto delle linee guida di settore;

ATTIVITÀ DI SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE, SALE BINGO E CASINÒ: dal 1° luglio sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò potranno riaprire al pubblico;

PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO: potranno riaprire al pubblico dal 15 giugno, anziché dal 1° luglio.

CENTRI CULTURALI, CENTRI SOCIALI E RICREATIVI, FESTE E CERIMONIE:  tutte le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi saranno di nuovo possibili dal 1° luglio. Dal 15 giugno saranno possibili, anche al chiuso, le feste e i ricevimenti successivi a cerimonie civili o religiose, tramite uso della “certificazione verde”. Restano sospese le attività in sale da ballo, discoteche e simili, all’aperto o al chiuso.

CORSI DI FORMAZIONE: dal 1° luglio sarà nuovamente possibile tenere corsi di formazione pubblici e privati in presenza.

RILASCIO E VALIDITÀ DELLE CERTIFICAZIONI VERDI

La certificazione verde COVID-19, ha validità di nove mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale. La certificazione verde è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.

PARAMETRI DI INGRESSO NELLE “ZONE COLORATE” 

In considerazione dell’andamento della curva epidemiologica e dello stato di attuazione del piano vaccinale, il testo modifica anche i parametri di ingresso nelle “zone colorate”, secondo criteri proposti dal Ministero della salute, in modo che assumano principale rilievo l’incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva nonché il tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva.

 

GREEN PASS OBBLIGATORIO PER TUTTI I LAVORATORI

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge che introduce misure urgenti per prevenire la diffusione dell’infezione da Covid-19 in tutti i luoghi di lavoro sia pubblici che privati attraverso l’estensione dell’obbligo del green pass e il rafforzamento del sistema di controllo.

Riepilogo principali adempimenti:

Datori di lavoro pubblici e privati

I datori di lavoro devono definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche da effettuare preferibilmente al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati all’accertamento delle violazioni di tali obblighi.

Il personale non in possesso della certificazione verde COVID-19 è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della stessa e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né alcun ulteriore compenso o emolumento.

Datori di lavoro privati

Chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato (incluso volontariato e formazione) è obbligato a possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19. Restano esclusi i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

Costo dei tamponi

L’intero costo dei tamponi resta a carico dei lavoratori non al datore di lavoro; i test saranno gratuiti per le persone esenti dal vaccino che presentino idonea documentazione medica.

Il prezzo inferiore deve essere assicurato non solo dalle farmacie, ma anche da tutte le strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle Regioni.

Sanzione amministrativa

In caso di violazione di tali disposizioni è l’applicazione di una sanzione che va da 600 a 1.500 euro.

 

GREEN PASS: TUTTE LE NOVITÀ DEL NUOVO DECRETO LEGGE 

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 24 novembre u.s., ha varato un nuovo decreto legge volto a rafforzare le misure anti Covid-19; il testo prevede una serie di importanti novità in merito alle misure di contenimento della “quarta ondata” della pandemia soprattutto per quanto riguarda l’utilizzo del green pass per consentire agli utenti di usufruire dei servizi attualmente oggetto di limitazioni e, comunque, ha il pregio di permettere alle attività commerciali e di servizio di proseguire il lavoro anche laddove la Regione di appartenenza dovesse essere collocata in futuro in zona gialla o arancione a seguito dell’ eventuale aggravarsi della situazione pandemica.

Di seguito riportiamo le disposizioni di maggiore interesse:

la durata di validità del Green Pass viene ridotta a 9 mesi (dagli attuali 12).

Viene introdotta una differenziazione tra Green Pass:

  • Green Pass: certificazione verde rilasciata a seguito di tampone antigenico o molecolare, avente validità rispettivamente di 48 e 72 ore.
  • Green Pass Rafforzato: certificazione verde rilasciata unicamente in caso di avvenuta vaccinazione o guarigione dal Covid-19

l’ obbligo di Green Pass viene esteso a ulteriori settori: alberghi; spogliatoi per l’attività sportiva; servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale; servizi di trasporto pubblico locale.

Introduzione Green Pass Rafforzato per accedere ad attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla nei seguenti ambiti:

Spettacoli

Spettatori di eventi sportivi

Ristorazione al chiuso

Feste e discoteche

Cerimonie pubbliche

dal 6 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio 2022 è previsto il Green Pass rafforzato per lo svolgimento delle attività sopra citate anche in zona bianca.

In caso di passaggio in zona arancione, le restrizioni e le limitazioni non scattano, ma alle attività possono accedere i soli detentori del Green Pass rafforzato.

Sarà disposto un rafforzamento dei controlli da parte delle prefetture che prevedono un piano provinciale per l’effettuazione di costanti controlli.

COSA CAMBIA PER LE ATTIVITA’ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE (fra cui bar, pub, ristoranti, gelateria, pasticcerie ecc.), FESTE ED INTRATTENIMENTI, SALE DA BALLO, DISCOTECHE?

a decorrere dal giorno 6 dicembre 2021 e fino al giorno 15 gennaio 2022, l’accesso ai servizi di ristorazione per il consumo al tavolo, al chiuso, ed alle altre attività  di cui sopra sarà consentito esclusivamente ai soggetti in possesso del “green pass rafforzato” Pertanto, a differenza di quanto sino ad ora avvenuto, non potranno accedere alle attività ed ai servizi di cui sopra le persone in possesso del “green pass base”,

Relativamente ai servizi di ristorazione, è opportuno ricordare che il consumo di alimenti e bevande all’aperto ed al banco è consentito anche alle persone non munite di green pass.

COSA CAMBIA PER GLI ALBERGHI E LE ALTRE STRUTTURE RICETTIVE (quali foresterie lombarde, locande, bed & breakfast, rifugi, camping, case ed appartamenti per vacanze ecc.)?

a decorrere dal giorno 6 dicembre 2021 e fino al giorno 15 gennaio 2022, l’obbligo del green pass viene esteso anche ai clienti degli alberghi e delle altre strutture ricettiveper i quali sarà comunque sufficiente la versione del green pass base, ossia della certificazione verde rilasciata a seguito di tampone negativo antigenico o molecolare, avente validità rispettivamente di 48 e 72 ore.

Il possesso del green pass, anche nella versione base, sarà necessario per fruire anche dei servizi di centro benessere e di ristorazione all’interno delle strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati. Pertanto, nel caso di struttura alberghiera che offra il servizio di ristorazione anche alle persone non alloggiate, la clientela dovrà essere provvista del c.d. “super green pass” di cui sopra.

GREEN PASS BASE PER IMPIANTI SCIISTICI, PALESTRE, PISCINE, MENSE E CATERING CONTINUATIVO

 Il green pass anche nella versione base, ossia la certificazione verde rilasciata a seguito di tampone negativo antigenico o molecolare (validità rispettivamente di 48 o 72 ore) è sufficiente per accedere alle predette attività e servizi, per i quali non vengono modificate le norme attualmente in vigore.

 

 

Testo Decreto Integrale (da pagina 3 a pagina 7)