ll Presidente del Consiglio ha firmato il Dpcm del 14 gennaio 2021 contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 che saranno in vigore a partire dalla data del 16 gennaio e saranno efficaci fino al 5 marzo 2021.
Di seguito i punti principali:
SPOSTAMENTI
Divieto di spostamenti sul territorio nazionale dalle 22 alle 5 del giorno successivo; sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
E’ consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Tale spostamento può avvenire all’interno della stessa Regione, in area gialla, e all’interno dello stesso Comune, in area arancione e in area rossa, fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai Comuni fino a 5.000 abitanti.
Qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 Km dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
Divieto, in questo caso solo fino al 15 febbraio 2021, di ogni spostamento tra Regioni o Province autonome diverse, con l’eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
RISTORAZIONE
le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00;
il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati;
resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
BAR
Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 (Bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.
IMPIANTI SCIISTICI
Fino al 15 febbraio rimarranno chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.
PALESTRE
Restano sospese le attività di palestre e piscine.
DIFFERENZIAZIONE PER ZONE
È confermata l’individuazione di differenti “zone”, corrispondenti a diversi scenari di rischio.
Viene istituita una cosiddetta "zona bianca” nella quale si collocano le Regioni con un livello di rischio basso dove non si applicano le misure restrittive previste dai DPCM per le aree gialle, arancioni e rosse ma potranno comunque essere adottate, con DPCM, specifiche misure restrittive in relazione a determinate attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico.
STATO DI EMERGENZA
Proroga fino al 30 aprile 2021 dello stato d’emergenza.
ALLEGATI AL DPCM DEL 14 GENNAIO 2021