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IMPORTANTI MODIFICHE PER LA GESTIONE DEI RAEE
Distributori, installatori, centri di assistenza non hanno più l’obbligo di iscrizione all’Albo gestori ambientali per il deposito ed il trasporto dei RAEE.
Dal 15 novembre 2024 entra in vigore la Legge 14 novembre 2024, n. 166, tra le novità di maggior rilievo spicca l’abolizione per i distributori e i terzi da questi incaricati della gestione dei RAEE dell’obbligo di iscrizione all’Albo gestori ambientali in categoria 3bis che però è nei fatti sostituita, per poter effettuare il deposito preliminare alla raccolta, dall’iscrizione al Centro di coordinamento RAEE dei luoghi ove avviene tale deposito preliminare.
Se tale previsione non viene rispettata il distributore che dovesse effettuare il deposito preliminare alla raccolta non potrà avvalersi delle modalità semplificate. Con le conseguenze di una gestione dei rifiuti di terzi non autorizzata, in molti casi anche di rifiuti classificati come pericolosi.
L’ Albo nazionale gestori ambientali sta procedendo d’ufficio alla cancellazione delle iscrizioni alla categoria 3-bis per tutte le imprese interessate, con decorrenza 15 novembre 2024; qualora l’impresa risulti iscritta, oltre che alla categoria 3-bis, ad altre categorie dell’Albo nazionale gestori ambientali, l’iscrizione relativa a queste ultime non subirà alcuna modifica e rimarrà regolarmente attiva.
Infine, per quanto concerne la documentazione che accompagna il trasporto, questa è costituita dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di produzione, la tipologia di materiale e il luogo di destinazione.
Iscrizione Centro Coordinamento RAEE
Comunicazione Centro Coordinamento RAEE
RENTRI - Termini per la fruizione del servizio di stampa del format di registro di carico e scarico e vidimazione dei FIR e registri digitali
Come è noto il DL 59 del 04/04/23 ha definito i nuovi modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari.
La stampa dei nuovi modelli di registro è ora disponibile attraverso il sito del RENTRI e potranno essere utilizzati a partire dal 13 febbraio 2025 (da questa data i precedenti modelli di registro di carico e scarico ad oggi vigenti non potranno più essere utilizzati). Il servizio sarà accessibile attraverso il portale RENTRI e non richiederà alcuna registrazione o iscrizione.
I nuovi registri dovranno essere vidimati in Camera di Commercio solo dalle imprese non iscritte al RENTRI, quelle già iscritte li potranno vidimare digitalmente.
In estrema sintesi quindi sono interessati a tale funzione gli operatori che dal 13 febbraio 2025 sino all’iscrizione, dovranno tenere il registro di carico e scarico con i nuovi modelli in formato cartaceo.
I fogli da vidimare, in formato A4, devono essere accompagnati da un frontespizio che può essere precompilato attraverso il servizio messo a disposizione dal RENTRI.
Consigliamo di non attendere gli ultimi giorni prima del termine di legge per richiedere la vidimazione dei registri in Camera di Commercio per evitare problematiche a ridosso della scadenza.
Con procedura diversa (vidimazione digitale tramite sito RENTRI) ma con analoga tempestività va prestata per la gestione dei formulari per le aziende soggette alla tenuta degli stessi.
Comunicazione Camera di Commercio Sondrio per vidimazione registri
Nella circolare n. 4 del 23 settembre 2024, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro rilascia le prime indicazioni operative per il rilascio della patente a crediti obbligatoria in edilizia a partire dal 1° ottobre 2024.
L’Ispettorato specifica, in particolare, che obbligati al possesso dei documenti di regolarità sono anche le ditte individuali senza lavoratori dipendenti.
Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata da questo Ispettorato, concernente le ipotesi in cui questa Amministrazione abbia già accertato l’assenza di uno o più requisiti da parte del richiedente.
In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente è comunque possibile presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.
L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo
Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.
A partire dal 1° novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
Soggetti obbligati
I soggetti tenuti al possesso della patente sono:
- imprese che operano nei cantieri temporanei o mobili
- lavoratori autonomi e imprese famigliari che operano fisicamente nei cantieri
NB
Anche le imprese non necessariamente qualificabili come imprese edili ad eccezioni di chi effettua mere forniture o prestazioni di natura intellettuali (esempio ingegnere architetto, geometra etc.)
Obbligati sono anche le imprese i lavoratori autonomi stranieri.
Questi sono tenuti a presentare, tramite il medesimo portale, l’autocertificazione relativa al possesso del documento equivalente alla patente a crediti (Paesi UE) o di quello attestante il riconoscimento dello stesso secondo la legge italiana (Paesi extra UE). In assenza di tali documenti anche le imprese e lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani dichiarando il possesso dei medesimi requisiti e più precisamente:
- per le imprese stabilite in uno Stato dell’UE è sempre ammesso il possesso di documenti equivalenti (ad esempio possesso del modello A1 anziché del DURC);
- per le imprese extra UE occorre, viceversa, il possesso dei medesimi documenti richiesti alle imprese e lavoratori autonomi italiani, secondo quanto disposto a legislazione vigente.
Esclusi dall’ambito applicativo le imprese in possesso dell’attestazione SOA in classifica pari o superiore alla III.
Requisiti
ADEMPIMENTO |
MODALITA’ DI TRASMISSIONE |
EVENTUALI ESCLUSIONI |
Iscrizione CCIAA |
autocertificazione |
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Adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal d.lgs. 81/08; |
dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà |
Gli obblighi formativi in capo ai lavoratori autonomi sono obbligatori solo in caso di utilizzo di attrezzature per le quali sia richiesta una specifica formazione |
Possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità |
autocertificazione |
|
Possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente |
dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà |
Non richiesto ai lavoratori autonomi senza dipendenti e alle imprese famigliari |
Possesso della certificazione di regolarità fiscale nei casi previsti dalla normativa vigente |
autocertificazione |
|
Avvenuta designazione del RSPP nei casi previsti dalla normativa vigente |
dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà |
Non richiesto ai lavoratori autonomi senza dipendenti e alle imprese famigliari |
Modalità operative di richiesta
La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE.
Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF).
Qualora la richiesta della patente sia effettuata da soggetti delegati, questi ultimi dovranno munirsi delle dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo relative al possesso dei requisiti, le quali potranno essere richieste in caso di eventuali accertamenti.
IMPORTANTE
I DATORI DI LAVORO informano della presentazione della domanda il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale entro 5 giorni dal deposito.
Sanzione amministrativa
Qualora invece l’impresa o il lavoratore autonomo operi in cantiere senza la patente (o documenti equivalente se stranieri) o con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti troverà applicazione una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis del D.lgs. n. 81/2008, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.
Il 31 maggio 2023 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale n. 59 del 4 aprile 2023 che disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti e il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Il RENTRI, gestito dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica con il supporto operativo dell’Albo nazionale gestori ambientali, è il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti e rappresenta una importante novità nel sistema di tracciabilità dei rifiuti in Italia, i documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti infatti dovranno essere compilati e trasmessi in formato digitale.
Quali sono i soggetti obbligati a iscriversi al RENTRI?
- imprese, enti e altri soggetti non rientranti in organizzazioni di enti o imprese che producono rifiuti pericolosi
- enti e le imprese produttori iniziali con più di 10 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi nell’ambito di lavorazioni: industriali, artigianali, derivanti dal trattamento dei rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie
- enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti
- enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
- consorzi istituti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
Oltre ai diritti di segreteria da versare al momento dell’iscrizione di importo pari a 10 euro valido per tutti i soggetti, le tariffe di iscrizione al RENTRI variano a seconda della dimensione delle imprese: dai 100 ai 15 euro per il contributo relativo al primo anno, mentre per i successivi si va dai 60 ai 10 euro da corrispondere entro il 30 aprile di ogni anno.
Quali sono le tempistiche di iscrizione al RENTRI?
CATEGORIA |
ISCRIZIONE AL RENTRI |
TENUTA REGISTRI IN FORMATO DIGITALE |
EMISSIONE FIR IN FORMATO DIGITALE |
enti o imprese produttori di rifiuti pericolosi con più di 50 dipendenti enti o imprese produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali con più di 50 dipendenti impianti di trattamento rifiuti trasportatori di rifiuti consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti delegati |
dal 15/12/2024 ed entro il 13/02/2025 |
dal 13/02/2025 |
dal 13/02/2026 |
enti o imprese produttori di rifiuti pericolosi tra 11 e 50 dipendenti enti o imprese produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali tra 11 e 50 dipendenti |
dal 15/06/2025 ed entro il 14/08/2025 |
dalla data di iscrizione al RENTRI |
dal 13/02/2026 |
enti o imprese produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti produttori di rifiuti pericolosi diversi da imprese o enti (studi dentistici, veterinari, medici etc.) |
dal 15/12/2025 ed entro il 13/02/2026 |
dalla data di iscrizione al RENTRI |
dal 13/02/2026 |
Registro di carico e scarico dei rifiuti
Il registro è tenuto con le seguenti modalità:
fino al 12 febbraio 2025 in modalità cartacea con le regole fissate fino ad ora;
dal 13 febbraio 2025 e sino alla data di iscrizione al RENTRI, che avviene secondo le tempistiche fissate, viene tenuto in modalità cartacea con stampa del nuovo modello reso disponibile mediante il portale del RENTRI e secondo le relative istruzioni di compilazione stabilite;
a partire dalla data di iscrizione al RENTRI, in modalità digitale, con vidimazione digitale mediante l’assegnazione di un codice univoco dal servizio di vidimazione digitale delle camere di commercio tramite apposita applicazione utilizzabile attraverso il RENTRI; nello specifico la tenuta digitale sarà così gestita:
- per gli operatori che si iscrivono al RENTRI a partire dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025l’obbligo di tenuta del registro in formato digitale decorre a partire dal 13 febbraio 2025;
- per gli operatori che si iscrivono al RENTRI a partire dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025l’obbligo di tenuta del registro in formato digitale decorre dalla data di iscrizione;
- per gli operatori che si iscrivono a partire dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026l’obbligo di tenuta del registro in formato digitale dalla data di iscrizione.
Gli operatori tengono il registro in formato digitale utilizzando i propri sistemi gestionali, o attraverso i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.
Tenuta
tramite propri sistemi gestionali
tramite servizi di supporto messi a disposizione da RENTRI
gli operatori trasmettono i dati contenuti nel registro al RENTRI con cadenza mensile entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’annotazione sul registro tramite interoperabilità tra i sistemi gestionali degli utenti e il RENTRI o tramite servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI o tramite delegati
Formulario di identificazione dei rifiuti
dal 13 febbraio 2025 è previsto l’utilizzo dei nuovi modelli cartacei con vidimazione digitale
dal 13 febbraio 2026 utilizzo il FIR digitale (anche vidimazione digitale): nel caso di FIR digitale è in capo al destinatario (non più al trasportatore) l’obbligo di trasmettere il formulario controfirmato e datato a tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione (ex 4 copia)
Vidimazione FIR
esclusivamente tramite RENTRI anche tramite interoperabilità con i gestionali degli utenti
Compilazione FIR cartaceo
tramite propri sistemi gestionali
tramite servizi di supporto messi a disposizione da RENTRI
manualmente
Gestione FIR cartaceo
produttore emette FIR in due copie vidimate e trattiene la prima
trasportatore e destinatario aggiungono le informazioni di competenza e lo sottoscrivono
trasportatore entro 90 giorni trasmette (consegna diretta, pec, servizi resi disponibili da RENTRI) al produttore o al detentore e agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto la riproduzione della copia del FIR sottoscritto dal destinatario
Il produttore non soggetto a iscrizione al RENTRI continuerà a emettere FIR cartaceo anche dopo 13/02/2026, in questo caso trasportatore e destinatario dovranno gestire il FIR cartaceo
Gestione FIR digitale dal 13/02/2026
produttore emette FIR in formato digitale vidimato da RENTRI e lo compila o tramite suo gestionale o tramite servizi di supporto messi a disposizione da RENTRI
trasportatore e destinatario aggiornano il FIR nelle diverse fasi del trasporto con le medesime modalità di cui sopra
destinatario trasmette al produttore tramite RENTRI nel rispetto delle tempistiche fissate nei cedreti direttoriali (QUALI?) il FIR completo e firmato da tutti i soggetti
Trasmissione dati al RENTRI
dal 13 febbraio 2026 produttori, trasportatori e destinatari trasmettono al RENTRI i dati dei FIR relativi ai rifiuti pericolosi nel rispetto delle tempistiche fissate nei cedreti direttoriali o tramite interoperabilità tra i sistemi gestionali degli utenti e il RENTRI o tramite servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI o tramite delegati
Si ricorda che da gennaio 2023 è obbligatorio che qualsiasi tipo di imballaggio riporti specifica etichetta inerente le indicazioni di composizione degli imballaggi e le relative indicazioni per lo smaltimento (“etichettatura ambientale”) per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali.
Gli involucri potranno essere etichettati nella forma e nei modi che l’azienda ritiene più idonei ed efficaci per il raggiungimento dell’obiettivo, per il quale è sempre consentito il ricorso ai canali digitali (es. App, QR code, siti web), che possono sostituire completamente o integrare le informazioni riportate direttamente sull’imballaggio.
Gli operatori del settore avranno la possibilità di commercializzare fino a esaurimento delle scorte i prodotti privi dei requisiti prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2023.
Per la corretta gestione dell’etichettatura ambientale è necessario sapere quale sarà il destino dell’imballaggio:
- imballaggi destinati ad altre attività produttive (es. imballaggi utilizzati per proteggere, in fase di spedizione, le produzioni realizzate presso la propria attività produttiva e destinate ad un’altra azienda), B2B “business to business” (da attività ad attività),
- imballaggi destinati al consumatore finale (es. supermercati, negozi), B2C “business to consumer” (da attività a consumatore).
Nel primo caso le informazioni necessarie sono inerenti la sola codifica alfanumerica (es. PAP 20).
Nel secondo caso, è invece necessario riportare in etichetta, oltre alla codifica alfanumerica (es. PAP 20), anche le indicazioni inerenti la raccolta (es. raccolta carta).
Nel caso di imballaggi neutri come pellicole, vaschette in alluminio, sacchetti, pirottini per pasticcini, utilizzati, ad esempio, al banco freschi o per il libero servizio nei negozi di alimentari o pirottini dei singoli pasticcini, sui i quali, per ragioni tecniche, non è possibile apporre l’etichettatura ambientale, il Ministero Della Transizione Ecologica ha emanato specifiche linee guida dove viene chiarito che per queste casistiche l’obbligo di etichettatura si considera adempiuto qualora le informazioni in merito alla composizione dell’imballaggio ai sensi della decisione 129/97/CE e le informazioni per supportare il consumatore nella corretta raccolta differenziata, siano desumibili da schede informative rese disponibili ai consumatori finali nel punto vendita (es. accanto alle informazioni sugli allergeni, o con apposite schede informative poste accanto al banco), o attraverso la messa a disposizione di tali informazioni sui siti internet con schede standard predefinite.
Di seguito si riportano i link alle apposite linee guida e faq elaborate da CONAI:
A seguito dell’entrata in vigore del Nuovo Regolamento generale Europeo sulla protezione dei Dati Personali, che obbliga tutte le aziende ad adeguarsi alle disposizioni in ambito privacy ricordiamo nello specifico che, in materia di strumenti di controllo sul posto di lavoro (es. videosorveglianza, GPS sui mezzi aziendali, ecc), l’art 4 dello Statuto dei Lavoratori (L.300/1970) stabilisce presupposti ed relativi adempimenti in capo al Datore di Lavoro.
La normativa riguarda le aziende in cui sono presenti lavoratori dipendenti e prevede quale condizione necessaria per l’installazione di impianto di videosorveglianza, GPS o altri strumenti di accertamento, un’autorizzazione preventiva rilasciata dall’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente.
L’azienda quindi, prima dell’installazione, è obbligata a presentare apposita istanza nella quale vengano indicate le motivazioni che ne determinino la necessità quali ad esempio esigenze organizzative e produttive, sicurezza sul lavoro, tutela del patrimonio aziendale.
A seguito di autorizzazione da parte dell’Ispettorato del Lavoro, sarà possibile procedere con la relativa messa in funzione dell’impianto di videosorveglianza oppure del sistema di geo localizzazione o degli altri strumenti di potenziale controllo che l’azienda ha deciso di adottare.
La sola installazione e/o la messa in funzione prima della prescritta autorizzazione, è sanzionabile come previsto dall’art. 38, comma 1, Legge 300/70 (la pena dell'ammenda da 154 euro a 1.549 euro o l'arresto da 15 giorni a 1 anno).
E’ altresì sanzionabile l’installazione di telecamere finte o non funzionanti qualora non vi sia stata opportuna autorizzazione così come la messa in funzione dei dispositivi nel periodo intercorrente tra la presentazione dell’istanza e l’emissione dell’autorizzazione da parte dell’Ispettorato.
Dal primo gennaio 2022 è in vigore il D.Lgs. 32/2021 che stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività effettuate per garantire l’applicazione della normativa in materia di sicurezza alimentare attraverso il pagamento di una tariffa forfettaria annua per alcune attività mentre per tutte le altre è previsto un onere nel caso in cui si renda necessario il sopralluogo da parte dell’organo di controllo a seguito ad esempio in caso di sospetta non conformità.
Sono assoggettati al pagamento della tariffa forfettaria annua le imprese che hanno commercializzato all’ingrosso, ad altri operatori o ad altri stabilimenti diversi da quello annesso e da quello funzionalmente connesso, una quantità superiore al 50% della propria merce derivante da una delle attività elencate nell’allegato 2 sezione 6 tabella A (a titolo esemplificativo e non esaustivo: produzione di bevande alcoliche; lavorazione del caffè; produzione di pasta secca e/o fresca; produzione di pane, pizza e prodotti da forno e di pasticceria; produzione di prodotti di gelateria; produzione di cibi pronti in genere; lavorazione e trasformazione di carne, prodotti a base di carne e preparazioni di carne in impianti non riconosciuti funzionalmente annessi a esercizio di vendita; ristorazione collettiva, inclusa ristorazione di comunità ed eventi; commercio all’ingrosso di alimenti e bevande, cash and carry; deposito conto terzi di alimenti non soggetto a riconoscimento; deposito funzionalmente ma non materialmente annesso ad esercizi di produzione e o vendita di alimenti; ecc.)
In generale invece per tutte le altre aziende alimentari soggette a controlli ufficiali, originariamente non programmati, ad esempio quelli che si sono resi necessari in caso di accertata non conformità, o sospetta non conformità successivamente confermata, si applicherà una tariffa calcolata su base oraria (80 euro/ora) per ciascun addetto presente durante l’esecuzione del controllo.
Il provvedimento di conversione in legge del Decreto Fiscale (D.L. 146/2021 convertito in legge dalla L. 215/2021) ha introdotto importanti novità in tema di sicurezza sul lavoro fra le quali di seguito segnaliamo le principali.
Rafforzamento della funzione e delle responsabilità dei preposti:
le modifiche più significative riguardano l’attribuzione al preposto non solo del compito di sovrintendere e vigilare sulla condotta dei lavoratori ma anche, in caso di rilevazione di comportamento non conforme, dell’obbligo di intervenire, richiedendo al lavoratore di modificare il proprio comportamento e, in caso di persistenza dell'inosservanza, l’obbligo di interrompere l’attività del lavoratore, informando i superiori diretti. Inoltre è previsto, in aggiunta al compito di vigilare sul mantenimento delle condizioni sicurezza di impianti e luoghi di lavoro anche l’obbligo di interrompere l’attività lavorativa qualora vengano individuate carenze, non conformità o situazioni di pericolo che non possono essere immediatamente eliminate.
Previsione di nuovi obblighi formativi, che coinvolgono per la prima volta anche per il datore di lavoro, tra cui:
l’introduzione dell’ obbligo di formazione anche per il datore di lavoro (prima non era previsto);
specifico rafforzamento della formazione in capo ai preposti, anche alla luce delle nuove responsabilità loro assegnate, con previsione di un aggiornamento almeno biennale e non più quinquennale;
Nello specifico, entro il 30.6.2022 dovrà essere approvato un aggiornamento dell’Accordo Stato Regioni - che sostituirà quello attualmente in vigore - con la definizione dei criteri per l’erogazione della formazione e la verifica della sua efficacia.
Modifica della disciplina dell’addestramento dei lavoratori:
E’ stata modificata la norma sull’addestramento (affiancamento) dei lavoratori in nuove mansioni con previsione di specifici compiti in capo al datore di lavoro con riguardo alle modalità di erogazione, al contenuto ed alla documentazione.
Inasprimento della normativa che regola la sospensione dell’attività in caso di specifiche inadempienze:
è stato modificato l’art.14 del D. Lgs. 81/2008 che prevede la possibilità, per Ispettori del Lavoro e ATS, di sospendere l’attività lavorativa a seguito di una ispezione in azienda (non necessariamente ricollegabile ad un infortunio, ma anche ad attività ispettive di routine) che abbia riscontrato specifiche irregolarità (elencate tassativamente nell’allegato I del D.Lgs. 81/2008). Fra le situazioni che possono legittimare la sospensione dell’attività lavorativa si segnalano, in particolare, quella riguardanti: la mancata elaborazione del DVR, la mancata formazione e addestramento, la mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione con nomina del responsabile, la mancata fornitura di DPI contro le cadute dall’alto, la mancanza di protezioni verso il vuoto, l’ omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.. La ’nuova’ misura della sospensione dell’attività può essere disposta anche al primo accesso ispettivo (di ATS o Ispettorato) non essendo necessaria la reiterazione delle violazioni.
PRODOTTO, COMUNICAZIONE E SITO INTERNET: l’importanza di aggiornarsi per rassicurare il cliente nell’era Post-Covid-19
La pandemia da COVID-19 rappresenta una sfida epocale per tutti i settori economici e, in particolare, per il turismo. In questi mesi, infatti, l’emergenza sanitaria in atto ha fortemente condizionato la scelta delle destinazioni turistiche e c’è da prevedere che questa situazione sia destinata a durare nel tempo. Per le aziende del mondo della ricettività, dunque, diventa fondamentale interpretare il cambiamento in modo adeguato e dotarsi di tutti gli strumenti necessari per fronteggiarlo, anche tenendo conto dell’ormai imminente arrivo della stagione invernale.
Sensibile a questa necessità, Free Work Servizi propone un’attività di consulenza rivolta alle imprese del settore turistico, per dotarle di tutti quegli strumenti adeguati ad affrontare l’attuale scenario, caratterizzato da nuovi bisogni emergenti da parte dei turisti (ad esempio, la domanda di sicurezza nella fruizione dell’esperienza turistica, la preferenza per il mercato di prossimità, la scelta orientata al turismo esperienziale ecc.). L’ospite ha nuove priorità da soddisfare, esigenze che vanno trasferite in innovativi prodotti-esperienze turistiche e in una rivisitazione della comunicazione multicanale dell’azienda, dal sito internet ai social, in un’ottica rassicurante.
L'innovazione del prodotto basato sulla sicurezza e il distanziamento, le nuove frontiere della comunicazione d’impresa e il digital marketing, costituiscono oggi, e così sarà per molto tempo, un vantaggio competitivo su cui costruire la strategia di identità peculiare di ogni singola struttura ricettiva, rafforzando la competitività e l'unicità dell’offerta proposta al cliente.
Perché è importante e indispensabile reinventare la modalità di comunicazione aziendale?
La comunicazione pre-Covid è diventata obsoleta, è quindi necessario:
- innovare i contenuti, adeguandoli alle nuove aspettative del cliente;
- privilegiare un’esposizione chiara e rassicurante che, accanto alle informazioni, trasmetta fiducia all’ospite;
- adeguare l’apparato iconico (immagini e photogallery).
Cosa offriamo?
- Strumenti concreti e applicativi, perché l’imprenditore possa diventare parte attiva nell’interpretare i cambiamenti prodotti dalla crisi e nell’ideare prodotti innovativi in linea con le aspettative dei clienti;
- le basi per valorizzare la propria offerta attraverso le più moderne strategie di comunicazione, per tenere viva l’attenzione dei clienti fedeli e, nel contempo, attrarre l’interesse di nuovi ospiti.
Come lo offriamo?
- Analisi personalizzata del prodotto, dell’offerta commerciale, della strategia di comunicazione, della clientela di riferimento, del sito internet aziendale, dei canali social, della reputazione aziendale on-line.
- Individuazione dei punti di forza da potenziare.
- Consulenza individuale della durata di un’ora, in cui l’imprenditore apprenderà: le opportunità su cui puntare per innovare il prodotto, anche nell’ottica della rassicurazione del cliente; buone pratiche internazionali Covid-19, per rendere più attraente e trasparente la proposta per l’inverno; la strategia personalizzata per gestire la crisi e illustrare alla clientela il modo migliore per fronteggiarla. La consulenza avverrà in giorni e orario concordato con l’azienda (extra-lavorativo per permettere ai titolari di partecipare) e verrà effettuata telefonicamente o tramite piattaforma video.
- Stesura di un report con le linee guida strategiche del nuovo prodotto e della nuova comunicazione.
- Elaborazione dei testi per rendere operativa la nuova strategia, nello specifico comunicazione: del nuovo prodotto idoneo alla mutata realtà; dei prezzi legati al nuovo prodotto; dei nuovi protocolli, da illustrare in modo semplice.
Chi realizzerà il servizio di consulenza?
Free Work Servizi si avvarrà di un professionista:
- provvisto di ventennale esperienza come docente esperto di turismo sostenibile, turismo globale presso UNWTO (organizzazione Mondiale del Turismo), OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico); Responsabile Marketing e Studi per le Associazioni Albergatori dell’arco Alpino. Da oltre un decennio lavora sul nostro territorio;
- che ha già fronteggiato crisi turistiche, nel ruolo di responsabile per l’Italia di catene alberghiere estere internazionali, acquisendo e applicando modelli di gestione esteri del “crisis management”:
- attentato 11 settembre 2001: responsabile vendite c/o 4.000 Accor Hotels ubicati in tutto il mondo;
- epidemia di SARS anno 2003: responsabile vendite e marketing c/o gli hotel 5 stelle lusso Sun International in Africa Australe;
- epidemia COVID-19 anno 2020: responsabile marketing e Ricerca per le Associazioni Alberghiere della Montagna Italiana; ha attivato fin da subito servizi di assistenza tecnica alle imprese, per PMI di Associazioni Albergatori, per le Camere di Commercio di gran parte d’Italia e per gli Enti Bilaterali del Turismo.
MODALITA’ DI GESTIONE DELLE NOSTRE ATTIVITA’ FORMATIVE
A seguito dei provvedimenti normativi emanati da Regione Lombardia con l'Ordinanza n. 555 del 29 maggio 2020 sono state introdotte le indicazioni per la gestione della formazione professionale, cui rientra anche quella obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro erogata ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
Nello specifico è consentita la possibilità di riprendere a realizzare in presenza tutte le attività formative non esercitabili a distanza previa disposizione degli spazi in modo tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione, e a condizione che vengano adottate tutte le misure organizzative e di prevenzione e protezione previste dall’ Allegato 1 dell' Ordinanza.
Al momento e fino al termine dell’emergenza, per tutti i corsi dove non è prevista una parte pratica è comunque consentito e, da un certo punto di vista consigliato, privilegiare la formazione a distanza.
Free Work Servizi Srl propone tutti i corsi che possono essere fatti secondo questa modalità tramite collegamento telematico in modalità sincrona assicurando quindi un’ interazione docente/discenti che nulla toglie a quella che si può ottenere da un corso in aula con la sola differenza che il corsista si collega dal proprio ufficio o dalla propria abitazione senza quindi nessuna forma di aggregazione.
Accanto a questo tipo di formazione Free Work Servizi organizza anche le parti pratiche dei corsi che devono necessariamente essere svolte in presenza e garantisce comunque per le aziende che lo ritengono imprescindibile la formazione in presenza; al fine di ottemperare a tutte le misure di sicurezza necessarie viene seguito un preciso protocollo sia dai docenti che a livello organizzativo.
Dal 27 agosto u.s. è in vigore il Decreto Legislativo n° 101 del 31 luglio 2020 che introduce nel nostro Paese importanti novità in materia di prevenzione e protezione dalle radiazioni ionizzanti, adeguando la normativa vigente a quanto previsto in sede europea.
Cosa sono le radiazioni ionizzanti?
Si tratta di particolari tipi di radiazioni elettromagnetiche dotate di una quantità di energia sufficiente per "ionizzare" la materia che attraversano, determinando la creazione di particelle elettricamente cariche. Queste ultime, rallentando il proprio moto, rilasciano energia creando potenziali danni alla struttura chimica dei materiali attraversati.
La maggior parte delle radiazioni ionizzanti a cui sono esposti gli esseri umani proviene da sorgenti di origine naturale. Tra questi ultimi possiamo citare il radon, un gas radioattivo presente tra le rocce e prodotto dal decadimento degli atomi di uranio e di torio. Si parla, in particolare, di rischio da esposizione al radon per i lavoratori che svolgono la propria attività in luoghi di lavoro sotterranei o in altre zone identificate, a seguito di misurazione "aree a rischio radon”.
Quali danni possono provocare per la salute?
L'esposizione alle radiazioni ionizzanti può causare l'insorgenza di diverse forme patologiche, sia acute che croniche. A seconda delle modalità con cui è avvenuta l'esposizione e in base alla sua durata potrebbero anzitutto verificarsi danni di tipo somatico che interessano le cellule dei tessuti dell'organismo della persona soggetta all'irradiamento. Una cellula sana potrebbe in questo caso trasformarsi in una cellula malata, dando origine a leucemie e tumori. Un altro tipo di danno, in questo caso ancora allo studio degli esperti, potrebbe essere rappresentato dai danni genetici che interessano le cellule degli organi riproduttivi della persona irraggiata, producendo aborti spontanei e malattie ereditarie.
Cosa dice la normativa?
Di seguito alcune delle novità di maggior rilievo introdotte dal D. Lgs. 101/2020:
- una importante novità è rappresentata dalla riduzione consistente dei valori limite, i livelli di concentrazione considerati accettabili dovranno essere infatti inferiori a 300 Bq/m3 nei luoghi di lavoro, nelle scuole e nelle abitazioni già esistenti:
Tipologia locale |
Concentrazione media annua (Bq m-3 ) |
Abitazioni esistenti |
300 |
Abitazioni costruite dopo il 31/12/2024 |
200 |
Luoghi di lavoro |
300 |
- le norme relative alla protezione dal radon nei luoghi di lavoro si applicano alle attività lavorative svolte in ambienti sotterranei, negli stabilimenti termali, nei luoghi di lavoro seminterrati e al piano terra se ubicati in aree prioritarie (opportunamente definite nell’art.11), oppure se svolte in “specifici luoghi di lavoro” da individuare nell’ambito di quanto previsto dal Piano di Azionale Nazionale Radon.
- il datore di lavoro dovrà quindi provvedere alle misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria secondo le seguenti scadenze:
- entro 24 mesi dall’inizio dell’attività e quindi immediatamente per le attività esistenti da un periodo maggiore di 24 mesi nei luoghi di lavoro sotterranei, e negli stabilimenti termali;
- nei luoghi di lavoro situati al piano terra à entro 24 mesi dall’entrata in vigore del Piano Nazionale di azione per il Radon (che a sua volta dovrà uscire entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente D. Lgs., in vigore dal 27 agosto 2020)
- nei luoghi di lavori che rientrano in specifiche tipologie identificate nel piano nazionale d’azione per il radon à a partire dall’entrata in vigore del Piano Nazionale di azione per il Radon (che a sua volta dovrà uscire entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente D. Lgs., in vigore dal 27 agosto 2020)
- le misurazioni andranno ripetute ogni otto anni e ogniqualvolta siano realizzati interventi che comportano lavori strutturali.
- qualora le misurazioni siano superiori ai livelli consentiti bisognerà attivare interventi di mitigazione, l’efficacia di tali misure verrà valutata tramite una nuova valutazione della concentrazione.
Free Work Servizi offre questo servizio avvalendosi di professionisti con esperienza ventennale in interventi di risanamento radon e in possesso di tutti i requisiti di legge per l’adempimento di analisi e eventuali interventi necessari.
Come è noto il rumore può provocare una serie di danni sulla salute, il più grave, meglio conosciuto e studiato dei quali è l’ipoacusia, cioè la perdita permanente di vario grado della capacità uditiva.
Il rumore può agire inoltre con meccanismo complesso anche su altri organi ed apparati (apparato cardiovascolare, endocrino, sistema nervoso centrale ed altri), con numerose conseguenze tra le quali l’insorgenza della fatica mentale, la diminuzione dell’efficienza e del rendimento lavorativo, interferenze sul sonno e sul riposo e numerose altre. Da non trascurare anche i possibili effetti sulla sicurezza: il rumore può determinare, infatti, un effetto di mascheramento che disturba le comunicazioni verbali e la percezione di segnali acustici di sicurezza, con un aumento di probabilità degli infortuni sul lavoro.
La valutazione del rischio rumore identifica la presenza di fonti acustiche sul luogo di lavoro che possono mettere a rischio la salute dei lavoratori esposti.
La normativa sul rischio rumore regola i termini di condotta e di sicurezza, e la valutazione di tale rischio rientra negli obblighi del Datore di lavoro.
Nello specifico l’art. 190 del D.Lgs.81/2008 impone al datore di lavoro di effettuare una valutazione del rischio rumore all’interno della propria azienda al fine di individuare i lavoratori esposti al rischio ed attuare gli appropriati interventi di prevenzione e protezione della salute.
La valutazione del rischio deve essere effettuata da persona qualificata in tutte le aziende, indipendentemente dal settore produttivo, nelle quali siano presenti lavoratori subordinati o equiparati ad essi; nei casi in cui non si possa fondatamente escludere che siano superati i valori inferiori di azione (LEX>80 dB(A) o Lpicco,C > 135 dB(C)) la valutazione deve prevedere anche misurazioni strumentali effettuate secondo le appropriate norme tecniche.
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La comunicazione aziendale sui Social è un’occasione da non perdere perché rappresenta un’opportunità per fidelizzare il cliente ma anche per acquisirne di nuovi; tra i vantaggi nell’utilizzo dei social infatti c’è senza dubbio la possibilità di promuovere la propria azienda e i propri prodotti, creare fruttuose relazioni, comunicare in modo diretto con gli utenti e fidelizzare i clienti già acquisiti.
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Il corso è rivolto a chi ha un brand personale, un business o un’attività on e off line e vuole migliorarne l’immagine per vendere di più.
È anche per coloro che hanno un profilo personale e vogliono migliorare la qualità delle foto che postano.
Durata e calendario del corso
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OPZIONE_I: 12 e 19 aprile dalle 13.45 alle 15.45
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Metodologia didattica e modalità di erogazione del corso
Il corso si svolge tramite formazione a distanza “in diretta” col docente; oltre alla parte teorica è prevista una parte pratica con degli esercizi da realizzare in autonomia e di cui verranno discussi e analizzati i risultati.
Si richiederà l’installazione di alcune App gratuite per la post produzione.
Per meglio fruire delle lezioni è consigliabile avere a disposizione 1 device (computer, tablet o smartphone) per seguire la diretta e interagire con il docente e 1 smartphone per la pratica fotografica.
Programma
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- la profondità di campo;
- i controlli sullo smartphone;
- le impostazioni base e come velocizzare il workflow di scatto;
- lo smartphone come strumento lavoro;
- tips: ritratto, paesaggio, fotografia notturna;
- breve introduzione al video: la fotografia in movimento;
- post produzione;
- condivisione delle fotografie.
Docente
Davide Vanini –nasce a Sondrio nel 1987 e si forma all’Istituto Superiore di Grafica, Moda e Design (ISGMD) di Lecco. Dopo aver conseguito la certificazione presso l’istituto, dove ad oggi è dedicato all’insegnamento come docente di fotografia, si impegna da subito come grafico pubblicitario e fotografo per enti regionali privati volti alla difesa del territorio e alla protezione del patrimonio idrico del nord Italia per il biennio 2010-11. Si impegna successivamente in Svizzera (Canton Ticino) come art director e graphic designer junior. È titolare di uno studio di grafica pubblicitaria e fotografia volto alla comunicazione aziendale. Dal 2014 ad oggi si avvale di collaborazioni estere in qualità di reportage photographer e graphic designer per realtà quali Johnson & Johnson, European Parliament (sede di Bruxelles), Biogen e Ive Rocher.
Costo: euro/part. 60.00
Info e adesioni:
IMPORTANTI NOVITÀ IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, VIOLAZIONI E PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE
Con il Decreto Legge 21.10.2021 n. 146 (c.d. “decreto fiscale”) entrato in vigore il 22 ottobre u.s., sono state emanate ulteriori misure urgenti non solo in materia economica e fiscale ma anche riguardo la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’articolo 13 del nuovo Decreto Legge introduce disposizioni di modifica al D. Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro intervenendo, in particolare, in materia di vigilanza, di sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di gravi violazioni.
In particolare si segnala che:
il provvedimento di sospensione dell’attività, oltre a sanzione aggiuntiva, sarà adottato tutte le volte in cui saranno accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza tra le quali:
- - lavoro irregolare
- - mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi
- - mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione, per le attività in cui è richiesto
- - mancata formazione ed addestramento
- - mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile
- - mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) , per le attività in cui è richiesto
- - mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto, per le attività in cui è richiesto
- - mancanza di protezioni verso il vuoto, per le attività in cui è richiesto
- - mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno per le attività in cui è richiesto
- - lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi, per le attività in cui è richiesto
- - presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
- - mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)
- - omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
Sarà sufficiente l’accertamento di una delle violazioni sopra riportate per consentire l’adozione del provvedimento di sospensione.
Ricordiamo che la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro riguarda tutte le aziende, a prescindere dal tipo di ragione sociale, dal settore di attività di appartenenza e dalla tipologia del rischio. E’ importante precisare che le disposizioni di tutela previste dal decreto si applicano non solo in presenza di lavoratori con contratto di tipo subordinato, sono infatti inseriti nella definizione di “lavoratore” i soci lavoratori, gli associati in partecipazione, e praticamente tutte le tipologie di lavoratori ed assimilati, compresi gli stagisti, i tirocinanti, gli allievi (nel caso in cui svolgano attività di laboratorio, videoterminali compresi), indipendentemente dal fatto che sia percepita o meno una retribuzione. I lavoratori a progetto rientrano nella responsabilità del datore di lavoro solo se operano presso i luoghi di lavoro dello stesso.
Per qualsiasi informazione potete contattarci, ci rendiamo disponibili anche a un check-up gratuito della situazione aziendale.
D.L. 146/2021 nuovo provvedimento di sospensione ex art. D.Lgs. 81/08 - prime indicazioni