Si ricorda che da gennaio 2023 è obbligatorio che qualsiasi tipo di imballaggio riporti specifica etichetta inerente le indicazioni di composizione degli imballaggi e le relative indicazioni per lo smaltimento (“etichettatura ambientale”) per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali.

Gli involucri potranno essere etichettati nella forma e nei modi che l’azienda ritiene più idonei ed efficaci per il raggiungimento dell’obiettivo, per il quale è sempre consentito il ricorso ai canali digitali (es. App, QR code, siti web), che possono sostituire completamente o integrare le informazioni riportate direttamente sull’imballaggio.

Gli operatori del settore avranno la possibilità di commercializzare fino a esaurimento delle scorte i prodotti privi dei requisiti prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2023.

Per la corretta gestione dell’etichettatura ambientale è necessario sapere quale sarà il destino dell’imballaggio:

  1. imballaggi destinati ad altre attività produttive (es. imballaggi utilizzati per proteggere, in fase di spedizione, le produzioni realizzate presso la propria attività produttiva e destinate ad un’altra azienda), B2B “business to business” (da attività ad attività),
  2. imballaggi destinati al consumatore finale (es. supermercati, negozi), B2C “business to consumer” (da attività a consumatore).

Nel primo caso le informazioni necessarie sono inerenti la sola codifica alfanumerica (es. PAP 20).

Nel secondo caso, è invece necessario riportare in etichetta, oltre alla codifica alfanumerica (es. PAP 20), anche le indicazioni inerenti la raccolta (es. raccolta carta).

Nel caso di imballaggi neutri come pellicole, vaschette in alluminio, sacchetti, pirottini per pasticcini, utilizzati, ad esempio, al banco freschi o per il libero servizio nei negozi di alimentari o pirottini dei singoli pasticcini, sui i quali, per ragioni tecniche,  non è possibile apporre l’etichettatura ambientale, il  Ministero Della Transizione Ecologica ha emanato specifiche linee guida dove viene chiarito che per queste casistiche l’obbligo di etichettatura si considera adempiuto qualora le informazioni in merito alla composizione dell’imballaggio ai sensi della decisione 129/97/CE e le informazioni per supportare il consumatore nella corretta raccolta differenziata, siano desumibili da schede informative rese disponibili ai consumatori finali nel punto vendita (es. accanto alle informazioni sugli allergeni, o con apposite schede informative poste accanto al banco), o attraverso la messa a disposizione di tali informazioni sui siti internet con schede standard predefinite.

 

Di seguito si riportano i link alle apposite linee guida e faq elaborate da CONAI, ente competente in materia: