RENTRI - NOVITA’ PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Il 31 maggio 2023 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale n. 59 del 4 aprile 2023 che disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti e il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il RENTRI, gestito dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica con il supporto operativo dell’Albo nazionale gestori ambientali, è il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti e rappresenta una importante novità nel sistema di tracciabilità dei rifiuti in Italia, i documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti infatti dovranno essere compilati e trasmessi in formato digitale.

Quali sono i soggetti obbligati a iscriversi al RENTRI?

  • imprese, enti e altri soggetti non rientranti in organizzazioni di enti o imprese che producono rifiuti pericolosi
  • enti e le imprese produttori iniziali con più di 10 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi nell’ambito di lavorazioni: industriali, artigianali, derivanti dal trattamento dei rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie
  • enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti
  • enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
  • consorzi istituti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti

 

Oltre ai diritti di segreteria da versare al momento dell’iscrizione di importo pari a 10 euro valido per tutti i soggetti, le tariffe di iscrizione al RENTRI variano a seconda della dimensione delle imprese: dai 100 ai 15 euro per il contributo relativo al primo anno, mentre per i successivi si va dai 60 ai 10 euro da corrispondere entro il 30 aprile di ogni anno.

Quali sono le tempistiche di iscrizione al RENTRI?

CATEGORIA

ISCRIZIONE AL RENTRI

TENUTA REGISTRI IN FORMATO DIGITALE

EMISSIONE FIR IN FORMATO DIGITALE

enti o imprese produttori di rifiuti pericolosi con più di 50 dipendenti

enti o imprese produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali con più di 50 dipendenti

impianti di trattamento rifiuti

trasportatori di rifiuti

consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti

delegati

dal 15/12/2024 ed entro il 13/02/2025

dal 13/02/2025

dal 13/02/2026

enti o imprese produttori di rifiuti pericolosi tra 11 e 50 dipendenti

enti o imprese produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali tra 11 e 50 dipendenti

dal 15/06/2025 ed entro il 14/08/2025

dalla data di iscrizione al RENTRI

dal 13/02/2026

enti o imprese produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti

produttori di rifiuti pericolosi diversi da imprese o enti (studi dentistici, veterinari, medici etc.)

dal 15/12/2025 ed entro il 13/02/2026

dalla data di iscrizione al RENTRI

dal 13/02/2026

 

Registro di carico e scarico dei rifiuti

Il registro è tenuto con le seguenti modalità:

fino al 12 febbraio 2025  in modalità cartacea con le regole fissate fino ad ora;

dal 13 febbraio 2025 e sino alla data di iscrizione al RENTRI, che avviene secondo le tempistiche fissate, viene tenuto in modalità cartacea con stampa del nuovo modello reso disponibile mediante il portale del RENTRI e secondo le relative istruzioni di compilazione stabilite;

a partire dalla data di iscrizione al RENTRI, in modalità digitale, con vidimazione digitale mediante l’assegnazione di un codice univoco dal servizio di vidimazione digitale delle camere di commercio tramite apposita applicazione utilizzabile attraverso il RENTRI; nello specifico la tenuta digitale sarà così gestita:

  • per gli operatori che si iscrivono al RENTRI a partire dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025l’obbligo di tenuta del registro in formato digitale decorre a partire dal 13 febbraio 2025;
  • per gli operatori che si iscrivono al RENTRI a partire dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025l’obbligo di tenuta del registro in formato digitale decorre dalla data di iscrizione;
  • per gli operatori che si iscrivono a partire dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026l’obbligo di tenuta del registro in formato digitale dalla data di iscrizione.​ 

Gli operatori tengono il registro in formato digitale utilizzando i propri sistemi gestionali, o attraverso i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.

Tenuta

tramite propri sistemi gestionali

tramite servizi di supporto messi a disposizione da RENTRI

gli operatori trasmettono i dati contenuti nel registro al RENTRI con cadenza mensile entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’annotazione sul registro tramite interoperabilità tra i sistemi gestionali degli utenti e il RENTRI o tramite servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI o tramite delegati

Formulario di identificazione dei rifiuti 

dal 13 febbraio 2025 è previsto l’utilizzo dei  nuovi modelli cartacei con vidimazione digitale

dal 13 febbraio 2026 utilizzo il FIR digitale (anche vidimazione digitale): nel caso di FIR digitale è in capo al destinatario (non più al trasportatore) l’obbligo di trasmettere il formulario controfirmato e datato a tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione (ex 4 copia)

Vidimazione FIR

esclusivamente tramite RENTRI anche tramite interoperabilità con i gestionali degli utenti

Compilazione FIR cartaceo

tramite propri sistemi gestionali

tramite servizi di supporto messi a disposizione da RENTRI

manualmente

Gestione FIR cartaceo

produttore emette FIR in due copie vidimate e trattiene la prima

trasportatore e destinatario aggiungono le informazioni di competenza e lo sottoscrivono

trasportatore entro 90 giorni (GIUSTO?) trasmette (consegna diretta, pec, servizi resi disponibili da RENTRI) al produttore o al detentore e agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto la riproduzione della copia del FIR sottoscritto dal destinatario

Il produttore non soggetto a iscrizione al RENTRI continuerà a emettere FIR cartaceo anche dopo 13/02/2026, in questo caso trasportatore e destinatario dovranno gestire il FIR cartaceo

Gestione FIR digitale dal 13/02/2026

produttore emette FIR in formato digitale vidimato da RENTRI e lo compila o tramite suo gestionale o tramite servizi di supporto messi a disposizione da RENTRI

trasportatore e destinatario aggiornano il FIR nelle diverse fasi del trasporto con le medesime modalità di cui sopra

destinatario trasmette al produttore tramite RENTRI nel rispetto delle tempistiche fissate nei cedreti direttoriali (QUALI?)  il FIR completo e firmato da tutti i soggetti

Trasmissione dati al RENTRI

dal 13 febbraio 2026 produttori, trasportatori e destinatari trasmettono al RENTRI i dati dei FIR relativi ai rifiuti pericolosi nel rispetto delle tempistiche fissate nei cedreti direttoriali o tramite interoperabilità tra i sistemi gestionali degli utenti e il RENTRI o tramite servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI o tramite delegati

 Circolare Camera di Commercio Vidimazione Registri