RENTRI - NOVITA’ PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
Il 31 maggio 2023 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale n. 59 del 4 aprile 2023 che disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti e il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Il RENTRI, gestito dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica con il supporto operativo dell’Albo nazionale gestori ambientali, è il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti e rappresenta una importante novità nel sistema di tracciabilità dei rifiuti in Italia, i documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti infatti dovranno essere compilati e trasmessi in formato digitale.
Quali sono i soggetti obbligati a iscriversi al RENTRI?
- imprese, enti e altri soggetti non rientranti in organizzazioni di enti o imprese che producono rifiuti pericolosi
- enti e le imprese produttori iniziali con più di 10 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi nell’ambito di lavorazioni: industriali, artigianali, derivanti dal trattamento dei rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie
- enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti
- enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
- consorzi istituti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
Oltre ai diritti di segreteria da versare al momento dell’iscrizione di importo pari a 10 euro valido per tutti i soggetti, le tariffe di iscrizione al RENTRI variano a seconda della dimensione delle imprese: dai 100 ai 15 euro per il contributo relativo al primo anno, mentre per i successivi si va dai 60 ai 10 euro da corrispondere entro il 30 aprile di ogni anno.
Quali sono le tempistiche di iscrizione al RENTRI?
CATEGORIA |
ISCRIZIONE AL RENTRI |
TENUTA REGISTRI IN FORMATO DIGITALE |
EMISSIONE FIR IN FORMATO DIGITALE |
enti o imprese produttori di rifiuti pericolosi con più di 50 dipendenti enti o imprese produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali con più di 50 dipendenti impianti di trattamento rifiuti trasportatori di rifiuti consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti delegati |
dal 15/12/2024 ed entro il 13/02/2025 |
dal 13/02/2025 |
dal 13/02/2026 |
enti o imprese produttori di rifiuti pericolosi tra 11 e 50 dipendenti enti o imprese produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali tra 11 e 50 dipendenti |
dal 15/06/2025 ed entro il 14/08/2025 |
dalla data di iscrizione al RENTRI |
dal 13/02/2026 |
enti o imprese produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti produttori di rifiuti pericolosi diversi da imprese o enti (studi dentistici, veterinari, medici etc.) |
dal 15/12/2025 ed entro il 13/02/2026 |
dalla data di iscrizione al RENTRI |
dal 13/02/2026 |
Registro di carico e scarico dei rifiuti
Il registro è tenuto con le seguenti modalità:
fino al 12 febbraio 2025 in modalità cartacea con le regole fissate fino ad ora;
dal 13 febbraio 2025 e sino alla data di iscrizione al RENTRI, che avviene secondo le tempistiche fissate, viene tenuto in modalità cartacea con stampa del nuovo modello reso disponibile mediante il portale del RENTRI e secondo le relative istruzioni di compilazione stabilite;
a partire dalla data di iscrizione al RENTRI, in modalità digitale, con vidimazione digitale mediante l’assegnazione di un codice univoco dal servizio di vidimazione digitale delle camere di commercio tramite apposita applicazione utilizzabile attraverso il RENTRI; nello specifico la tenuta digitale sarà così gestita:
- per gli operatori che si iscrivono al RENTRI a partire dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025l’obbligo di tenuta del registro in formato digitale decorre a partire dal 13 febbraio 2025;
- per gli operatori che si iscrivono al RENTRI a partire dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025l’obbligo di tenuta del registro in formato digitale decorre dalla data di iscrizione;
- per gli operatori che si iscrivono a partire dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026l’obbligo di tenuta del registro in formato digitale dalla data di iscrizione.
Gli operatori tengono il registro in formato digitale utilizzando i propri sistemi gestionali, o attraverso i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.
Tenuta
tramite propri sistemi gestionali
tramite servizi di supporto messi a disposizione da RENTRI
gli operatori trasmettono i dati contenuti nel registro al RENTRI con cadenza mensile entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’annotazione sul registro tramite interoperabilità tra i sistemi gestionali degli utenti e il RENTRI o tramite servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI o tramite delegati
Formulario di identificazione dei rifiuti
dal 13 febbraio 2025 è previsto l’utilizzo dei nuovi modelli cartacei con vidimazione digitale
dal 13 febbraio 2026 utilizzo il FIR digitale (anche vidimazione digitale): nel caso di FIR digitale è in capo al destinatario (non più al trasportatore) l’obbligo di trasmettere il formulario controfirmato e datato a tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione (ex 4 copia)
Vidimazione FIR
esclusivamente tramite RENTRI anche tramite interoperabilità con i gestionali degli utenti
Compilazione FIR cartaceo
tramite propri sistemi gestionali
tramite servizi di supporto messi a disposizione da RENTRI
manualmente
Gestione FIR cartaceo
produttore emette FIR in due copie vidimate e trattiene la prima
trasportatore e destinatario aggiungono le informazioni di competenza e lo sottoscrivono
trasportatore entro 90 giorni (GIUSTO?) trasmette (consegna diretta, pec, servizi resi disponibili da RENTRI) al produttore o al detentore e agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto la riproduzione della copia del FIR sottoscritto dal destinatario
Il produttore non soggetto a iscrizione al RENTRI continuerà a emettere FIR cartaceo anche dopo 13/02/2026, in questo caso trasportatore e destinatario dovranno gestire il FIR cartaceo
Gestione FIR digitale dal 13/02/2026
produttore emette FIR in formato digitale vidimato da RENTRI e lo compila o tramite suo gestionale o tramite servizi di supporto messi a disposizione da RENTRI
trasportatore e destinatario aggiornano il FIR nelle diverse fasi del trasporto con le medesime modalità di cui sopra
destinatario trasmette al produttore tramite RENTRI nel rispetto delle tempistiche fissate nei cedreti direttoriali (QUALI?) il FIR completo e firmato da tutti i soggetti
Trasmissione dati al RENTRI
dal 13 febbraio 2026 produttori, trasportatori e destinatari trasmettono al RENTRI i dati dei FIR relativi ai rifiuti pericolosi nel rispetto delle tempistiche fissate nei cedreti direttoriali o tramite interoperabilità tra i sistemi gestionali degli utenti e il RENTRI o tramite servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI o tramite delegati