PATENTE A CREDITI PRIME INDICAZIONI
Nella circolare n. 4 del 23 settembre 2024, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro rilascia le prime indicazioni operative per il rilascio della patente a crediti obbligatoria in edilizia a partire dal 1° ottobre 2024.
L’Ispettorato specifica, in particolare, che obbligati al possesso dei documenti di regolarità sono anche le ditte individuali senza lavoratori dipendenti.
Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata da questo Ispettorato, concernente le ipotesi in cui questa Amministrazione abbia già accertato l’assenza di uno o più requisiti da parte del richiedente.
In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente è comunque possibile presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.
L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo
Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.
A partire dal 1° novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
Soggetti obbligati
I soggetti tenuti al possesso della patente sono:
- imprese che operano nei cantieri temporanei o mobili
- lavoratori autonomi e imprese famigliari che operano fisicamente nei cantieri
NB
Anche le imprese non necessariamente qualificabili come imprese edili ad eccezioni di chi effettua mere forniture o prestazioni di natura intellettuali (esempio ingegnere architetto, geometra etc.)
Obbligati sono anche le imprese i lavoratori autonomi stranieri.
Questi sono tenuti a presentare, tramite il medesimo portale, l’autocertificazione relativa al possesso del documento equivalente alla patente a crediti (Paesi UE) o di quello attestante il riconoscimento dello stesso secondo la legge italiana (Paesi extra UE). In assenza di tali documenti anche le imprese e lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani dichiarando il possesso dei medesimi requisiti e più precisamente:
- per le imprese stabilite in uno Stato dell’UE è sempre ammesso il possesso di documenti equivalenti (ad esempio possesso del modello A1 anziché del DURC);
- per le imprese extra UE occorre, viceversa, il possesso dei medesimi documenti richiesti alle imprese e lavoratori autonomi italiani, secondo quanto disposto a legislazione vigente.
Esclusi dall’ambito applicativo le imprese in possesso dell’attestazione SOA in classifica pari o superiore alla III.
Requisiti
ADEMPIMENTO |
MODALITA’ DI TRASMISSIONE |
EVENTUALI ESCLUSIONI |
Iscrizione CCIAA |
autocertificazione |
|
Adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal d.lgs. 81/08; |
dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà |
Gli obblighi formativi in capo ai lavoratori autonomi sono obbligatori solo in caso di utilizzo di attrezzature per le quali sia richiesta una specifica formazione |
Possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità |
autocertificazione |
|
Possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente |
dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà |
Non richiesto ai lavoratori autonomi senza dipendenti e alle imprese famigliari |
Possesso della certificazione di regolarità fiscale nei casi previsti dalla normativa vigente |
autocertificazione |
|
Avvenuta designazione del RSPP nei casi previsti dalla normativa vigente |
dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà |
Non richiesto ai lavoratori autonomi senza dipendenti e alle imprese famigliari |
Modalità operative di richiesta
La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE.
Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF).
Qualora la richiesta della patente sia effettuata da soggetti delegati, questi ultimi dovranno munirsi delle dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo relative al possesso dei requisiti, le quali potranno essere richieste in caso di eventuali accertamenti.
IMPORTANTE
I DATORI DI LAVORO informano della presentazione della domanda il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale entro 5 giorni dal deposito.
Sanzione amministrativa
Qualora invece l’impresa o il lavoratore autonomo operi in cantiere senza la patente (o documenti equivalente se stranieri) o con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti troverà applicazione una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis del D.lgs. n. 81/2008, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.
Download documenti (clicca i link di seguito)
- Circolare INL
- Autoceritifcazione requisiti patente
- Decreto