Nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025 è stato pubblicato il nuovo Accordo sulla sicurezza del 17 aprile 2025 tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, che riguarda l’attuazione dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008. Si tratta di un passo significativo che riorganizza la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tema molto importante nella prevenzione degli infortuni e nella tutela dei lavoratori.

Ecco le principali novità che è importante sapere:

Formazione Lavoratori: a differenza del precedente Accordo, non viene più richiamata la possibilità di completare la formazione in materia di sicurezza dei lavoratori neo assunti entro i 60 giorni dall’assunzione.

Lavoratori immigrati: i corsi dovranno essere realizzati previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare e con modalità che assicurino la comprensione dei contenuti del corso di formazione, quali, ad esempio, la presenza di un mediatore interculturale o di un traduttore.

Addestramento: tale attività è da considerarsi aggiuntiva a quella della formazione e dovrà essere formalizzata in apposito registro anche informatizzato.

Preposti: il nuovo accordo valorizza l’importanza di questa figura obbligatoria, non in relazioni aziendali ma alla presenza effettiva di ruoli che, di fatto, esercitano funzioni di controllo, aumentando il numero di ore di formazione e accorciando i tempi di aggiornamento. La durata del corso sarà infatti di 12 ore (prima era di 8 ore) e l’aggiornamento dovrà avvenire ogni due anni per una durata minima di 6 ore (anziché ogni 5 anni come previsto in precedenza) Sia per la prima formazione che per l’aggiornamento non è consentito svolgere la formazione dei preposti in modalità e-learning , ma è ammessa la video conferenza sincrona.

Formazione Datore di Lavoro NON Rspp: anche chi non ricopre il ruolo di RSPP sarà tenuto a frequentare specifici corsi, con focus su responsabilità, vigilanza e organizzazione della sicurezza. Il corso avrà una durata minima di  16 ore. I datori di lavoro dovranno svolgere la formazione entro due anni dall’entrata in vigore dell’Accordo (maggio 2027) con una periodicità quinquennale di aggiornamento. 

Formazione Datore di Lavoro che svolge direttamente il ruolo di RSPP: il datore di lavoro, dopo aver frequentato il corso per datore di lavoro, se intende svolgere anche direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) dovrà seguire un ulteriore modulo comune di 8 ore e ulteriori moduli integrativi specifici nel caso appartenga a alcuni specifici settori ( agricoltura, silvicoltura, zootecnia, pesca, costruzioni, chimico petrolchimico). I datori di lavoro RSPP dovranno integrare la formazione con il modulo comune entro due anni dall’entrata in vigore dell’Accordo (maggio 2027) .

Per i corsi di aggiornamento viene indicata una periodicità quinquennale con una durata minima di 8 ore indipendentemente dal settore Ateco di appartenenza.

Datore di Lavoro – Soggetto Formatore:  i datori di lavoro possono organizzare direttamente i corsi di formazione nei confronti dei propri lavoratori, preposti e dirigenti, a condizione che venga rispettato quanto previsto dall’ Accordo. In questo caso il datore di lavoro riveste il ruolo di soggetto formatore cui spettano tutti gli adempimenti. Il Datore di Lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) può svolgere anche in qualità di docente, esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori, preposti e dirigenti, la formazione delle suddette figure.

Controllo delle attività formative e monitoraggio dell’applicazione dell’Accordo: il datore di lavoro, oltre ad assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici, deve, pertanto, anche verificarne l’efficacia durante lo svolgimento della prestazione di lavoro. La vigilanza ispettiva non si limita ai soli destinatari dell’obbligo formativo ma si estende anche ai soggetti erogatori della formazione. è quindi fondamentale che la documentazione relativa ai corsi, a tutela del datore di lavoro e in considerazione della sua responsabilità penale in materia, attesti chiaramente da parte dell’ente formatore, che l’intero percorso formativo sia conforme alle prescrizioni dell’Accordo.

In fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore del presente accordo, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsti degli accordi Stato-Regioni abrogati al successivo punto 3 nonché dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 vigente prima dell’entrata in vigore del presente accordo.