SICUREZZA SUL LAVORO: RIEPILOGO DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI NORMATIVI PER LE AZIENDE
Il quadro normativo che disciplina la materia relativa alla sicurezza sul lavoro è articolato e complesso, di seguito riepiloghiamo quelli che sono i principali obblighi a cui le aziende devono adempiere onde evitare di incorrere in spiacevoli sanzioni considerato anche che in questo momento le ispezioni da parte degli organi di controllo deputati (Ispettorato del Lavoro, ATS della Montagna…) si rivelano piuttosto frequenti.
Le aziende interessate a questa normativa sono tutte quelle che impiegano almeno un lavoratore, indipendentemente dalla tipologia contrattuale (socio lavoratore, tirocinante, a chiamata etc.) e, in caso di ispezioni, dovranno dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei propri lavoratori e di avere predisposto un piano di azione in caso di emergenze o situazioni di rischio, questo al fine anche di prevenire incidenti sul lavoro e tutelare la salute dei dipendenti.
Di seguito una sintesi dei principali adempimenti:
Elaborazione del documento di valutazione dei rischi
Il datore di lavoro, anche avvalendosi di appositi professionisti, deve identificare e valutare i rischi presenti nella sua attività e a seguito di queste considerazioni elaborare il documento contenente le misure di prevenzione attuate per eliminare o ridurre i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori che deve essere aggiornato in caso di modifiche alle attività lavorative, dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro o di eventuali infortuni. È importante perché consente alle aziende di individuare i potenziali pericoli e adottare le misure necessarie per prevenire incidenti e malattie professionali.
Le procedure standardizzate solitamente utilizzate per questo tipo di valutazione sono state redatte dal Ministero.
Eventuali valutazione dei rischi specifici
La normativa stabilisce che, la valutazione nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Il datore di lavoro quindi, dopo aver redatto una la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute (procedure standardizzate o DVR )durante l’attività lavorativa, deve effettuare, con le modalità più idonee, le valutazioni specifiche che si rendono necessarie per ottemperare agli obblighi di legge; alcuni esempi di valutazione specifica dei rischi (elenco esemplificativo e non esaustivo):
- valutazione del rischio dovuto a movimentazione manuale dei carichi
- valutazione del rischio chimico
- valutazione del rischio stress lavoro correlato
- valutazione dei rischio in ottica di genere, età, provenienza da altri paesi e rischio violenze e molestie nei luoghi di lavoro
- valutazione del rischio rumore
- valutazione del rischio vibrazioni (corpo intero e/o mano braccio)
- valutazione rischio attrezzature
Nomina del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e relativa formazione
L’RSPP ha il compito di coordinare tutte le attività di prevenzione e protezione previste dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro, al fine di garantire un ambiente di lavoro sicuro e salubre per tutti i dipendenti dell’azienda.
Tale incarico può essere assunto direttamente dal datore di lavoro, il quale è tenuto a frequentare un corso di formazione di durata variabile in base alla tipologia di attività e successivi aggiornamenti quinquennali.
In alternativa può e solo in alcuni specifici casi normati, il datore di lavoro deve, avvalersi di persone esterne all’ azienda in possesso delle conoscenze e competenze professionali necessarie (durata corso anche 120 ore).
Nomina delle eventuali altre figure dell’ organigramma aziendale e relativa formazione
Il datore di lavoro, in base a come è strutturata la sua attività identifica e nomina eventuali dirigenti e preposti; provvede infine alla loro specifica formazione e successivi periodici aggiornamenti.
Nomina degli addetti alle emergenze (primo soccorso e antincendio) e relativa formazione
Gli addetti alle emergenze sono lavoratori interni all’ azienda e presenti durante l’attività lavorativa, incaricati di intervenire in caso di situazioni di pericolo come incendi, infortuni sul lavoro o altre situazioni di emergenza per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nello specifico devono essere nominati:
almeno un addetto antincendio
almeno un addetto al Primo Soccorso
Il numero di addetti varia in base a una serie di valutazioni come ad esempio la struttura dell’attività, eventuali turnazioni nel lavoro); queste figure devono frequentare apposita formazione e successivi aggiornamenti periodici.
Nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Questo ruolo può essere ricoperto o da un dipendente che, in questo caso dovrà frequentare un corso di formazione con successivi aggiornamenti annuali, oppure è possibile verificare se ci si possa avvalere del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza territoriale (RLST) che è una figura esterna all’azienda che rappresenta i lavoratori di un certo territorio e comparto.
Nomina del Medico Competente
La normativa prevede per il datore di lavoro l’obbligo di nominare il medico competente per l’effettuazione della Sorveglianza Sanitaria nei casi previsti dal Decreto Legislativo.
Da ciò si evince che la nomina del medico competente non è sempre obbligatoria.
Cercando di semplificare si può dire che l’obbligatorietà scatta nel momento in cui, a seguito della valutazione specifica, i lavoratori siano esposti a rischi elevati per la salute quali, ad esempio, agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali), sostanze pericolose (agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni, amianto), agenti biologici, movimentazione manuale carichi, microclima disagevole, ecc..
È invece sempre obbligatoria la nomina del medico per il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali e per lavoro notturno.
La sorveglianza sanitaria non viene applicata per prevenire infortuni ma per prevenire o rilevare, nel caso sia troppo tardi, eventuali malattie professionali.
Esempi:
l’uso continuo e costante di un’attrezzatura che non vibra e non fa rumore non necessita di visita medica;
a parità di mansioni avere a disposizione ascensori e pass che evitano la movimentazione manuale dei carichi esclude la nomina del medico.
Formazione di tutti lavoratori
Tutti i dipendenti, indipendentemente dal ruolo o dalla mansione svolta, devono frequentare apposito corso in materia di sicurezza sul lavoro e successivi periodici aggiornamenti.
Tale formazione deve essere completata prima che il lavoratore venga adibito alle mansioni specifiche.
Questa formazione è costituita da un modulo base della durata di 4 ore, che costituisce un credito formativo permanente (una volta effettuato non va più rifatto anche in caso di cambio lavoro/mansione) e da uno o più moduli specifici della durata di 4-8-12 ore in base alla tipologia di mansione ricoperta dal lavoratore .
Oltre alla formazione il datore di lavoro è tenuto anche all’ addestramento del lavoratore, tale attività è da considerarsi aggiuntiva a quella della formazione e dovrà essere formalizzata in apposito registro anche informatizzato.
Formazione del Datore di Lavoro NON RSPP
Con l’entrata in vigore del nuovo Accordo Stato Regioni anche chi non ricopre il ruolo di RSPP sarà tenuto a frequentare specifici corsi, con focus su responsabilità, vigilanza e organizzazione della sicurezza. Il corso avrà una durata minima di 16 ore. I datori di lavoro dovranno svolgere la formazione entro due anni dall’entrata in vigore dell’Accordo (maggio 2027) con una periodicità quinquennale di aggiornamento.